Normativa condominio
La Normativa e il Condominio
L'obbligo di comunicare i dati dei morosi al creditore insoddisfatto incombe sull'amministratore e non sul condominio.
Cassazione, 22 febbraio 2022 n.5829
Come è noto, l'art.63 comma 1 d.a.c.c. stabilisce che per la riscossione delle quote l'amministratore può ottenere nei confronti del condòmino moroso un decreto di ingiunzione immediatamente esecutivo nonostante opposizione "ed è tenuto a comunicare ai creditori non ancora soddisfatti che lo interpellino i dati dei condòmini morosi".
Il giudizio in questione riguardava l'opposizione a decreto ingiuntivo promossa da un Condominio nei confronti di un creditore, che chiedeva la consegna dei nominativi di tutti i condòmini, solventi o meno, stante anche che l'assemblea non aveva a suo tempo costituito il fondo speciale per i lavori di cui all'art.1135 c.c., che garantirebbe al creditore un ragionevole affidamento sull'esito positivo dell'obbligazione economica del condominio.
La soc. ricorrente chiedeva dunque la consegna dell'intero elenco, per conoscere la situazione patrimoniale di tutti nel timore di non riuscire a soddisfare il proprio credito.
Nel corso del giudizio si sono quindi posti all'attenzione della Suprema Corte due quesiti.
Il primo riguarda il soggetto al quale incomba l'obbligo di consegnare la lista dei condòmini.
Sotto tale profilo la Corte si attiene alla chiara disposizione dell'art.63 cit. confermando che l'obbligo incombe sull'amministratore.
La Corte precisa che grava sull'amministratore un preciso dovere legale di cooperazione posto direttamente in capo all'amministratore e non sul condominio.
Il secondo quesito attiene al contenuto dell'art.63 d.a.c.c., se sussista l'obbligo per l'amministratore di comunicare al creditore insoddisfatto l'elenco dei soli morosi o di tutti i condòmini.
Il tema è assai problematico, poiché manca un'interpretazione giurisprudenziale consolidata.
Sembra tuttavia doversi escludere un tale obbligo, limitato invece alla trasmissione dell'elenco dei soli morosi.
Resta da capire quale sia effettivamente il concetto di morosità, in particolare se esso sia da riferire ad un deliberato che in precedenza ha approvato la spesa.
Così come resta da capire chi possa considerarsi moroso, in assenza di un deliberato che approvi il dovuto nei confronti del terzo.





















