Normativa condominio
La Normativa e il Condominio
La Cassazione delinea i principi in materia di fondo cassa e residui attivi della gestione
Cassazione 2 settembre 2022 n.25900
Un condòmino impugnava la delibera di approvazione del rendiconto ove erano indicati un "fondo riserva portineria" (derivante dal canone di locazione) ed altre voci quali "ricavi da affitto dei parcheggi", "ricavi da affitto locali portineria" e "fondo riserva ordinario".
Il condòmino impugnante sosteneva che il condominio avrebbe dovuto indicare gli esatti importi di tali residui attivi, spettanti pro quota ai proprietari, poichè i singoli percipienti erano poi onerati della dichiarazione fiscale di tali importi quali voci di reddito.
Sia in primo grado che in appello la domanda veniva respinta.
Avverso la sentenza della Corte di appello il condòmino soccombente proponeva ricorso in cassazione, sostenendo che per essere valida la deliberazione assembleare avrebbe dovuto indicare, le somme derivanti dai suddetti residui attivi individuandoli "condòmino per condòmino" e, inoltre, lamentando che la stessa deliberazione avrebbe dovuto indicare gli importi facenti parte del "fondo cassa" anch'esso suddiviso per ciascun partecipante.
La Corte di Cassazione, a sua volta, rigetta il ricorso riportandosi al proprio costante orientamento giurisprudenziale secondo il quale non è necessario "che la contabilità sia tenuta con il medesimo rigore richiesto per i bilanci delle società, essendo sufficiente che essa sia idonea a rendere intellegibile ai condòmini le voci di entrata e di spesa con le quote di ripartizione; nè si richiede che queste voci siano trascritte nel verbale assembleare, ovvero siano oggetto di analitico dibattito ed esame" sottolineando invece che "rientra nei poteri dell'organo deliberativo la facoltà di procedere sinteticamente all'approvazione, prestando fede ai dati forniti dall'amministratore alla stregua della documentazione giustificativa".
Quanto alla doglianza circa la mancanza di un termine per la durata del fondo cassa l'impugnante sosteneva l'invalidità della delibera per aver travalicato il termine annuale della gestione.
Anche tale capo del ricorso viene rigettato dalla Corte che afferma il seguentie principio.
La costituzione di un fondo cassa da parte dell'assemblea condominiale, ancorché non venga disposto in merito all'impiego dei residui attivi di gestione nell'esercizio di riferimento, non viola la necessaria dimensione annuale della gestione condominiale, essendo sufficiente che questi possano, anche solo implicitamente, desumersi dal rendiconto, ai fini della loro rilevabilità nei conti individuali dei singoli condòmini e della conseguente riduzione, per compensazione, delle quote di anticipazione dovute dagli stessi condòmini per l'anno successivo.





















