
Normativa condominio
La Normativa e il Condominio
Il Tribunale di Roma manifesta un'apertura al criterio di cassa/competenza nella redazione del rendiconto condominiale.
Tribunale di Roma, 10-01-2023 n.356 - Est.Berti
La controversia dedotta in lite origina dall'impugnazione di una delibera dell'assemblea che aveva approvato il rendiconto condominiale, redatto - a dire degli impugnanti - in modo che i documenti risultavano incompleti ed incongruenti, posto che i dati ivi esposti sono difficilmente decifrabili e verificabili tanto da violare i principi di chiarezza e intellegibilità, oltre che di veridicità.
Lamentavano poi che i rendiconti sarebbero stati redatti in violazione del principio di cassa.
Nella sentenza in commento il Tribunale di Roma spremette che tutte le informazioni contenute nel rendiconto devono essere redatte in modo tale da permettere ai condomini, che non hanno specifiche competenze nella lettura e comprensione dei bilanci, un'immediata verifica e rendere intellegibili le voci di entrata e di uscita, rispettando semplici regole di ordine e correttezza, senza necessità di rigore e formalismo come può accadere per le società commerciali (la contabilità condominiale è una contabilità semplificata redatta secondo le norme a presidio della partita semplice che è una modalità di registrazione delle operazioni contabili suddivisa semplicemente in entrate ed uscite).
Agli elaborati contabili dovranno corrispondere i relativi giustificativi di spesa che l'Amministratore è tenuto a far visionare o inviare ai condomini a loro semplice richiesta (così, Cass. n. 454/2017).
L'art.1130 bis c.c. - prosegue la pronuncia in rassegna - ha introdotto stringenti obblighi formali in capo all'amministratore, finalizzati ad assicurare la corretta e piena informazione dei condomini in merito ai dati contabili ed amministrativi della gestione in un'ottica di trasparenza e di garanzia del pieno ed effettivo controllo sul suo operato nonché di consapevole autodeterminazione dei condomini in merito alle decisioni da assumere.
Quanto ai criteri contabili da seguire per la redazione del rendiconto, il Tribunale di Roma non manca di riferire che vi è contrasto, specialmente nella giurisprudenza di merito, tra criterio di cassa o competenza non esistendo alcuna norma che imponga un criterio piuttosto che un altro.
E specifica che il registro di contabilità va necessariamente predisposto applicando il criterio c.d. "di cassa".
Il riepilogo finanziario, invece, - che per natura e caratteristiche può definirsi come lo "stato patrimoniale" e rappresenta una sorta di fotografia della situazione del condominio alla data di chiusura di ogni esercizio (riportando lo stato delle attività e delle passività, enucleando crediti, debiti ed eventuali fondi di riserva) - si fonda, invece, per la sua stessa natura, sul criterio contabile "di competenza": "costi" e "ricavi" relativi al periodo di riferimento vengono registrati indipendentemente dal fatto che abbiano avuto manifestazione finanziaria, ovvero siano stati effettivamente pagati o incassati; tutto ciò al fine di offrire ai condomini una visione più ampia dell'intera gestione del Condominio fermo restando che i saldi contabili devono corrispondere con quelli iniziali della gestione successiva.
Ovviamente - prosegue la Sentenza in commento - non può negarsi che il criterio di competenza o misto (con menzione delle spese effettive e di quelle solo preventivate, ma non effettivamente sostenute) non è di facile comprensione e per certi versi impedisce un facile controllo da parte dei condòmini che, si ribadisce, non hanno particolare dimestichezza contabile.