
Normativa condominio
La Normativa e il Condominio
Il Tribunale di Oristano privilegia il principio di "cassa" nella redazione del rendiconto
Tribunale di Oristano, 7 agosto 2023 n.451
La controversia portata all'attenzione del Giudice sardo ha ad oggetto l'impugnazione di una delibera dell'assemblea e del relativo rendiconto predisposto dall'amministratore. In sede di CTU è emerso che la metodologia di contabilizzazione delle operazioni seguita dall'amministratore del Condominio è stata per la registrazione delle entrate il principio di "cassa" e, per le uscite, il criterio di "competenza", mentre la CTU ha rielaborato i calcoli (sulla base della documentazione processuale esaminata) adottando il principio di cassa sia per le "entrate" che per le "uscite".
Nel decidere la controversia il Tribunale rileva che il bilancio o, meglio, il conto consuntivo della gestione condominiale, non deve essere strutturato in base al principio della competenza bensì a quello di cassa; l'inserimento della spesa va pertanto annotato in base alla data dell'effettivo pagamento, così come l'inserimento dell'entrata va annotato in base alla data dell'effettiva corresponsione.
Ciò, sostanzialmente, perché la mancata applicazione del criterio di cassa (v. già Cass. 10153/11) è idonea ad inficiare sotto il profilo della chiarezza, dalla quale non si può prescindere, il bilancio.
In particolare, non rendendo intelligibili e riscontrabili le voci di entrata e di spesa e le quote spettanti a ciascun condomino, non si evidenzia la reale situazione contabile.
Il Tribunale di Oristano ritiene quindi di condividere l'orientamento secondo cui il solo criterio di cassa "consente di conoscere esattamente la reale consistenza del fondo comune (...) l'inserimento della spesa va pertanto annotato in base alla data dell'effettivo pagamento, così come l'inserimento dell'entrata va annotato in base alla data dell'effettiva corresponsione (...).
Laddove il rendiconto sia redatto, invece, tenendo conto sia del criterio di cassa e che di competenza (cioè indicando indistintamente, unitamente alle spese ed alle entrate effettive, anche quelle preventivate senza distinguerle fra loro) i condòmini possono facilmente essere tratti in inganno se non sono chiaramente e separatamente indicate le poste" (Tribunale Roma sez. V, 13/11/2019, n. 21802).