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Normativa condominio

Normativa condominio

La Normativa e il Condominio

La persistente rilevanza dei fatti concludenti nelle pronunce di merito

Tribunale Brescia, 6 novembre 2023 n.2830


Si controverte in materia di rilevanza dei fatti concludenti, ossia comportamenti ripetuti e costanti dei condòmini, ritenuti idonei ad esprimere una inequivocabile volontà della compagine di mutare un criterio di ripartizione della spesa in favore di un differente modo di attribuzione delle quote.

E' ormai nota la divaricazione interpretativa fra l'indirizzo rigoroso espresso dalla Corte di Cassazione consolidato dal 2019 (Cass.26042/2019), seguito da numerose altre (Cass.30305/2022; Cass.5258/2023; Cass.27774/2023), che statuisce in ordine alla irrilevanza dei fatti concludenti in confronto allo specifico riferimento testuale agli artt.1136 n.7, 1138 cod.civ., e 68 d.a.c.c. e la resistenza dei fatti concludenti nelle pronunce dei giudici di merito, i quali ritengono tuttora che i comportamenti inequivocabilmente contrari al criterio di ripartizione già stabilito dalla legge o dal regolamento siano idonei a modificare la tabella millesimale.
Va comunque sottolineato che il comportamento concludente, per avere rilevanza, deve risultare assolutamente inequivocabile.

L'onere di provare che da esso sia desumibile una chiara volontà di modificare i criteri è posto a carico della parte che intende farlo valere.
Non ha valenza alcuna, invece, la prassi disapplicativa anche se protratta per molti anni (vedasi Cass.13004/2013 e, in contrasto, Cass.30305/2023).
La inequivocabilità del comportamento concludente è dunque un "filtro" della sua rilevanza ai fini della modifica dei criteri di spesa.

Qui di seguito porto un nuovo recentissimo esempio di tale indirizzo, nel quale il Tribunale di Brescia afferma che in tema di condominio negli edifici, in tanto può dirsi valida ed efficace una modifica tacita dei criteri di ripartizione delle spese, in quanto dalla condotta assunta da tutti condòmini si evinca, in modo assolutamente incontrovertibile, la volontà degli stessi di modificare i criteri stabiliti dalla legge o dal regolamento contrattuale.

In particolare, affinché si possa ritenere valida una convenzione tacita, occorre necessariamente che tutti i partecipanti dimostrino inequivocabilmente la volontà di derogare ai criteri di ripartizione altrimenti vigenti (Nel caso di specie, il giudice adito, accogliendo la domanda attorea, ha annullato le deliberazioni con le quali l'assemblea dei condòmini, derogando al criterio legale di ripartizione millesimale delle spese di manutenzione della piscina condominiale, aveva suddiviso le stesse in parti uguali, in ragione di una prassi protrattasi per molti anni e proseguita, fino all'impugnazione, anche dopo il subentro degli odierni attori quali nuovi condòmini).


Avv. Carlo Patti © Riproduzione riservata
Dossier condominio 201/2024