
Normativa condominio
La Normativa e il Condominio
In una controversia afferente il condominio parziale non è legittima la suddivisione delle spese legali fra tutti i condòmini
Corte di Appello di Roma 4 luglio 2024-07-26
La vicenda riguarda un condominio costituito da due stabili distinti fra loro, in uno dei quali si manifestano infiltrazioni di acqua.
Si tratta di una fattispecie di condominio parziale, nel quale si dibatte sulla ripartizione del risarcimento del relativo danno e, in particolare, sulla ripartizione delle spese legali del giudizio concluso con la soccombenza del condominio.
Come è noto il condominio parziale non è entità a sé stante ed è inopponibile nei rapporto con i terzi, a fronte della necessaria legittimazione passiva del condominio unitariamente considerato, in persona del suo amministratore.
Viene quindi impugnata la delibera dell'assemblea che divide le somme per il risarcimento fra i soli interessati (con il criterio di cui all'art.1126 c.c.) e attribuisce invece a tutti i condòmini, anche quelli dell'altro stabile estraneo, le spese di difesa legale del Condominio.
Richiamato il concetto e le regole del condominio parziale (art.1123 co.3 cod.civ.), la Corte di Appello chiarisce che in tale ipotesi tutte le spese gravano esclusivamente in capo ai partecipanti, come conseguenza della delimitazione dell'appartenenza, e verranno ripartite proporzionalmente alle quote o all'uso a seconda che riguardino spese di conservazione o spese di godimento.
Tali spese non possono essere limitate alle spese di godimento e di manutenzione, dovendosi comprendere, in ragione dell'appartenenza di tali beni solo ai condomini facenti parte del condominio parziale, tutte le spese inerenti a tali beni, quindi anche le spese attinenti al risarcimento dei danni, ovvero le spese legali che il condominio ha sostenuto, o deve corrispondere in forza di una condanna, in relazione a tali beni.
Da ciò deriva che, quando l'amministratore dell'intero condominio abbia rappresentato, come avvenuto nel caso di specie, solo i partecipanti del condominio parziale, in quanto l'oggetto verteva su beni di esclusiva pertinenza di detto condominio, non può l'assemblea porre le spese legali a carico di soggetti estranei a detto condominio, sol perché rappresentano l'intero complesso condominiale