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Normativa condominio

Normativa condominio

La Normativa e il Condominio

La prescrizione degli oneri condominiali ordinari si matura in cinque anni, per gli oneri straordinari in dieci anni

Tribunale di Roma, Sezione V civile, sentenza 17 giugno 2020, n. 8724


Il Tribunale di Roma conferma l'orientamento ormai consolidato in materia di prescrizione del diritto di riscossione delle spese condominiali.
Le spese condominiali hanno natura periodica, sicché il relativo credito è soggetto a prescrizione quinquennale ex art. 2948, n. 4, c.c., con decorrenza dalla delibera di approvazione del rendiconto e dello stato di riparto, costituente il titolo nei confronti del singolo condòmino.
Secondo una posizione rigorosa, non potrebbe ritenersi atto di interruzione della prescrizione e/o riconoscimento di debito il semplice riporto del saldo delle precedenti gestioni nel bilancio approvato in assemblea.

Ciò perchè sia l'approvazione del bilancio con i saldi a riporto, sia il riconoscimento di debito da parte del condòmino onerato, devono avere un contenuto non equivoco che abbia come effetto finale l'affermazione del diritto.
Tuttavia la posizione della giurisprudenza dominante ammette che l'interruzione della prescrizione possa attuarsi anche con la sola presentazione del rendiconto
A tal proposito ilTribunale di Napoli (sentenza 03/10/2019, n. 8712) afferma che: nulla vieta all'amministratore, comunque entro il termine di prescrizione delle spese condominiali, di convocare l'assemblea per l'approvazione di un nuovo stato di riparto, comprensivo di tutte le quote scadute pregresse dovute dai condomini.
Così, anche i saldi degli esercizi precedenti entrano a far parte di un unico rendiconto che, se contestato dal singolo condomino, dovrà essere impugnato nei termini di cui all'art. 1137 c.c.
Perciò, il termine di prescrizione delle quote condominiali si rinnova ad ogni approvazione dello stato di riparto da parte dell'assemblea condominiale, con la conseguenza che i saldi dovuti dai condomini si cristallizzano nel tempo, incluse le morosità pregresse, e diventano esigibili in ogni tempo".

Già in precedenza il Tribunale di Cagliari, con sentenza del 5 novembre 2018 n. 2774 aveva a sua volta affrontato il problema del termine di prescrizione degli oneri condominiali, distinguendo tra spese condominiali ordinarie e straordinarie.
Va ricordato l'orientamento della Corte di Cassazione, secondo cui le spese condominiali hanno natura periodica, sicché il relativo credito è soggetto a prescrizione quinquennale ex art. 2948 n. 4, c.c., con decorrenza dalla delibera di approvazione del rendiconto e dello stato di riparto, costituente il titolo nei confronti del singolo condomino (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 4489 del 25/02/2014).
Questo principio vale per le spese ordinarie, di carattere ricorrente, mentre per quelle straordinarie si applica il criterio della prescrizione decennale ordinaria, stante la loro diversa natura.


Avv. Carlo Patti © Riproduzione riservata
Dossier condominio 179/2020


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