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Normativa condominio

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La Normativa e il Condominio

In attesa delle Sezioni Unite, prosegue il contrasto di giurisprudenza sulla eccezione di nullità delle delibere di spesa

Cassazione, Sent. 10 febbraio 2020 n.3444 e Cassazione, Sent.29 gennaio 2020 n.1992


In questa rubrica abbiamo già esposto (Dossier, novembre-dicembre 2019) circa il contrasto sorto nella recente giurisprudenza sulla portata della nullità di una delibera in tema di ripartizione delle spese condominiali.
Abbiamo accennato in particolare che un indirizzo tradizionale e risalente ritiene che la delibera assunta a maggioranza che deroga in concreto al criterio di ripartizione di una singola spesa è annullabile, mentre quella che modifica il criterio convenzionale di ripartizione è nulla. Il nuovo indirizzo interpretativo, non senza resistenze, ritiene invece che qualsiasi delibera maggioritaria di modifica
del criterio legale o convenzionale, anche per una sola spesa, sia nulla se non viene assunta all’unanimità.
Il contrasto poi si è manifestato anche sulla proponibilità dell’eccezione di nullità di simile delibera in sede di opposizione al decreto ingiuntivo.
Un orientamento tradizionale, forte anche di pronunce delle Sezioni Unite (SS.UU. 26629/2009, ritiene che l’opposizione al decreto ingiuntivo sia destinata unicamente a verificare l’efficacia della delibera posta a base del credito azionato. Un orientamento più recente, anch’esso fondato su una pronuncia delle Sezioni Unite, ritiene che l’eccezione di nullità della delibera sia proponibile anche in tale sede.
Il contrasto è stato devoluto alle Sezioni Unite e si è in attesa del responso.

Non mancano nel frattempo pronunce di segno tradizionale, ed opposto all’indirizzo evolutivo da ultimo maturato dalla Cassazione, che ribadiscono gli arresti già consolidati.

Cassazione, Sent. 10 febbraio 2020 n.3444
L’ambito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di oneri condominiali, ex art.63 d.a.c.c., è limitato alla verifica del l’esistenza ed efficacia della sottostante delibera assembleare di approvazione
e riparto della spesa.
Questa pronuncia ritiene in sostanza che la delibera che ha approvato la spesa posta in riscossione coattiva non possa essere impugnata di nullità, nemmeno in via di eccezione, in sede di opposizione al decreto ingiuntivo.
L’opposizione è infatti dedicata unicamente alla verifica della perdurante esistenza ed efficacia della delibera e non alle doglianze sulla sua validità.

Cassazione,Sent.29 gennaio 2020 n.1992
In tema di condominio, sono affette da nullità, che può essere fatta valere anche da parte del condomino che le abbia votate, le delibere condominiali attraverso le quali, a maggioranza, siano stabiliti o modificati i criteri di ripartizione delle spese comuni in difformità da quanto previsto dall’art.1123 c.c. o dal regolamento condominiale contrattuale, essendo necessario per esse il consenso unanime dei condomini, mentre sono annullabili e, come tali, impugnabili nel termine di cui all’art.1137 ultimo comma c.c., le delibere con cui l’assemblea, nell’esercizio delle attribuzioni previste dall’art. 1135, n. 2 e n. 3, c.c., determina in concreto la ripartizione delle spese medesime in difformità dai criteri di cui all’art.1123 c.c.


Avv. Carlo Patti © Riproduzione riservata
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