
Normativa condominio
La Normativa e il Condominio
La Cassazione individua ambiti operativi e differenze fra innovazioni e modificazioni
Cassazione, ordinanza 29 gennaio 2020, n. 2002
In tema di condominio negli edifici, le disposizioni degli artt. 1102 e 1120 c.c. non sono disposizioni, poichè hanno presupposti ed ambiti di operatività diversi.
Le innovazioni, di cui all’art. 1120 c.c., non corrispondono alle modificazioni, cui si riferisce l’art. 1102 c.c.
Le prime sono infatti costituite da opere di trasformazione, le quali incidono sull’essenza della cosa comune, alterandone l’originaria funzione e destinazione, mentre le seconde si inquadrano nelle facoltà del condòmino di ottenere la migliore, più comoda e razionale, utilizzazione della cosa, facoltà che incontrano solo i limiti indicati nello stesso art. 1102 c.c., ossia, in sostanza imponendo al singolo il rispetto della destinazione del bene e del diritto di pari utilizzo da parte degli altri condòmini. In realtà, tra le nozioni di modificazione della cosa comune e di innovazione (e, pertanto, tra le sfere di operatività delle norme di cui all’art. 1102 e dell’art. 1120 c.c.) corre una differenza che è di carattere innanzitutto soggettivo.
Fermo l’aspetto comune dell’elemento obiettivo consistente nella trasformazione della “res” o nel mutamento della destinazione, quel che rileva nell’art. 1120 c.c. (ed è estraneo all’art. 1102 c.c.) è l’interesse collettivo di una maggioranza qualificata dei partecipanti, espresso da una deliberazione dell’assemblea.
Le modificazioni dell’uso della cosa comune, ex art. 1102 c.c., non si confrontano invece con un interesse generale, poiché perseguono solo l’interesse del singolo, laddove la disciplina delle innovazioni segna un limite alle attribuzioni dell’assemblea (Cass. Ord. 04/09/2017, n. 29712 Cass., Sentenza 19/10/2012, n. 18052)