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Normativa condominio

Normativa condominio

La Normativa e il Condominio

pignoramento per spese legali

Il fondo patrimoniale costituito sull'immobile non è opponibile nel pignoramento per le spese legali sopportate dal condominio.

Cass.31 ottobre 2014 n.23163


La vicenda riguarda l’opposizione svolta da due coniugi avverso il pignoramento immobiliare del Condominio sul bene di loro proprietà costituito in fondo patrimoniale.

Il credito vantato dal condominio aveva ad oggetto le spese legali sostenute dal condominio in una precedente azione di recupero, che secondo la prospettazione fornita dagli opponenti non rientrano fra gli oneri condominiali e dunque non possono fondare l’esecuzione forzata sul fondo patrimoniale.

L'articolo 167 del codice civile disciplina la costituzione del fondo patrimoniale tra i coniugi. Esso prevede che "Ciascuno o ambedue i coniugi, per atto pubblico, o un terzo, anche per testamento, possono costituire un fondo patrimoniale, destinando determinati beni, immobili o mobili iscritti in pubblici registri, o titoli di credito, a far fronte ai bisogni della famiglia".

In tema di “fondo patrimoniale” il criterio identificativo dei crediti, il cui soddisfacimento può essere realizzato in via esecutiva sui beni nel fondo, va ricercato nella relazione esistente tra gli scopi per cui i debiti sono stati contratti ed i bisogni della famiglia, mentre non  sussiste alcuna distinzione fra spese necessarie, utili o voluttuarie.  

Secondo la Corte, tra i debiti contratti per i bisogni della famiglia, per i quali può avere luogo l'esecuzione forzata ai sensi dell'art. 170 Cod.Civ., debbono essere compresi quelli riguardanti i beni costituiti in fondo patrimoniale, per definizione destinati essi stessi al soddisfacimento delle esigenze familiari; in particolare, in esso devono essere compresi i debiti per oneri condominiali e per spese processuali sopportate dal condominio per riscuotere gli oneri condominiali relativi ad un immobile facente parte del fondo patrimoniale, poiché assumono la medesima natura delle spese di gestione dei beni comuni e lo stesso carattere di inerenza diretta e immediata con i bisogni della famiglia (conforme a Cass. Civ. 12998/2006 e 13622/2010).



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