Normativa condominio
La Normativa e il Condominio
Budget di previsione Approvazione dell'esercizio corrente e delle rate del successivo esercizio provvisorio
Art. 1130, n. 3, c.c. - Art. 1135, nn. 2, 3 e 4, c.c. - Art. 81 Cost.
Dossier 214 – 01/07/2026 – Pazonzi - Budget di previsione
Approvazione dell’esercizio corrente e delle rate del successivo “esercizio provvisorio”
Il budget di previsione: fondamento normativo
L'art. 1130, n. 3, c.c. impone all'amministratore di riscuotere i contributi ed erogare le spese per la manutenzione ordinaria e i servizi comuni. L'assemblea, ai sensi dell'art. 1135, nn. 2, 3 e 4, c.c., approva il preventivo di spesa e il relativo piano di riparto, integrato dal piano rateale che indica numero e importo delle rate anticipate per costituire la provvista necessaria. Le rate hanno cadenza mensile, bimestrale, trimestrale, semestrale o annuale, sempre anticipate rispetto al periodo di emissione.
L'inversione cronologica delle poste contabili
La contabilità condominiale è caratterizzata da un'inversione nella cronologia delle poste contabili: prima le entrate (versamento delle quote), poi le uscite (pagamento dei servizi). L'assemblea approva preventivo e piano rateale, da cui sorgono le obbligazioni periodiche dei condomini; solo a fine esercizio si approva il rendiconto. È essenziale determinare in assemblea il numero e la scadenza delle rate anticipate, per far conoscere al creditore condominio e al debitore condomino il sorgere dell'obbligazione.
Le linee guida ANACI e la norma UNI 10801:2024
Il budget di previsione ha funzione autorizzatoria, allocativa e programmatica. La prassi, recepita dalla norma UNI 10801:2024, prevede l'approvazione del preventivo contestualmente al rendiconto dell'esercizio in chiusura, anziché nell'ultimo trimestre dell'anno precedente. Ciò consente di conoscere interamente le spese a consumo (acqua, luce, gas) e di effettuare correttamente le ripartizioni.
L'esercizio provvisorio e le rate provvisorie
L'assenza del nuovo piano rateale approvato nei primi mesi dell'anno genera l'esercizio provvisorio. Per affrontare questo periodo, l'amministratore può emettere "rate provvisorie", in attesa dell'approvazione del preventivo. La Cassazione (n. 12638/2020) ha ritenuto legittima l'autorizzazione assembleare a richiedere pagamenti provvisori, con riserva di conguaglio, sulla base del bilancio approvato (conf. Cass. n. 4531/2003 e n. 4679/2017). La Corte ha inoltre chiarito che tale statuizione non viola il principio della dimensione annuale della gestione, configurandosi come un "fondo cassa" alimentato da anticipazioni dei condomini (Cass. n. 20135/2017, n. 8167/1997).
Suggerimenti operativi
Si suggerisce di inserire nell'ordine del giorno dell'assemblea di approvazione del preventivo l'autorizzazione all'emissione di rate provvisorie per l'esercizio successivo, sulla base dei valori dell'anno precedente, salvo conguaglio. A tal fine, si propone la seguente formula deliberativa: "L'assemblea approva il preventivo di gestione e il relativo piano di riparto. Si autorizza l'amministrazione, per i primi mesi dell'esercizio successivo, a utilizzare l'importo del preventivo approvato per l'emissione di rate provvisorie in acconto, salvo conguaglio."
Generato con IA
Fonte: Dossier Condominio n. 214/2026 – Antonio Pazonzi – Tesoriere nazionale ANACI.






















