@contatti|sitemap| LOGIN|
Normativa condominio

Normativa condominio

La Normativa e il Condominio

In occasione dei lavori di rifacimento di un lastrico esclusivo, la divisione delle quote ex art.1126 c.c. si applica a tutta l'unità immobiliare e non soltanto alla misura metrica della superficie coperta.

Corte di Appello Messina, 30 marzo 2026 n.263


La Corte di Appello siciliana conferma un indirizzo interpretativo già piuttosto solido anche in sede di legittimità (Cass.11484/2017 e altre).
La controversia nasce dall’osservazione per la quale i lavori di riparazione di una porzione di terrazzo esclusivo dovessero gravare solo sugli appartamenti compresi nella verticale della zona oggetto di manutenzione.
L’impugnazione da parte di un condòmino aveva ad oggetto la contestazione di tale criterio, affermando che anche se la zona di riparazione è circoscritta, i due terzi della spesa debbano gravare su tutti i condòmini compresi nella colonna d’aria occupata dall’intero terrazzo.
In primo grado la domanda veniva rigettata, accolta tuttavia in grado di appello. La Corte di Messina non ha condiviso l’affermazione del Giudice di primo grado che ai sensi dell’art. 1126 c.c. ha attribuito la spesa, in ragione di 2/3, ai proprietari degli appartamenti situati nella proiezione verticale sottostante la porzione del lastrico solare interessata dai lavori.
Nell’accogliere l’appello, il Giudice del gravame ha invece sottolineato che l’art. 1126 cod. civ., nel chiamare a partecipare alla spesa relativa alle riparazioni del lastrico solare, nella misura di due terzi, “tutti i condòmini dell’edificio o della parte di questo a cui il lastrico solare serve”, si riferisce a coloro ai quali appartengono le porzioni immobiliari comprese nella proiezione verticale del manufatto da riparare o ricostruire, alle quali, pertanto, esso funge da copertura, con esclusione dei condòmini alle cui porzioni il lastrico stesso non sia sovrapposto (ex multis, Cass. Civ. Sez. 2, 4 giugno 2001 n. 7472; Cass. Civ. Sez. 6, 10 maggio 2017 n. 11484); in sede di riparto delle spese di manutenzione del tetto, come precisato dalla S.C., relativamente alla funzione di copertura del lastrico non può dirsi che solo i proprietari dei vani posti nella verticale sottostante alla zona da riparare siano tenuti alla relativa spesa, poiché non può, almeno in linea generale, ammettersi una ripartizione per zone di un medesimo tetto (Cass. Civ. Sez. 2, 6 luglio 1973 n. 1923; Cass. Civ. Sez. 6, 7 ottobre 2019 n. 24927).


Avv. Carlo Patti © Riproduzione riservata
Dossier condominio 214/2026


News sul condominio

News Condominio

VUOI DIVENTARE AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO?

SONO APERTE LE ISCRIZIONI AI CORSI DI FORMAZIONE ONLINE per l'anno formativo 2025-26 e IN AULA per il 2026-27!

Cerca L'Amministratore di condominio

Seguici su Facebook