Normativa condominio
La Normativa e il Condominio
Il rendiconto consuntivo, anche se approvato, non riveste valore di riconoscimento di debito e non ha valore confessorio.
Cassazione, 5 marzo 2026 n.4919
La vicenda trae origine dall’opposizione al decreto ingiuntivo, emesso dal Giudice di Pace per oneri condominiali, promossa da un condòmino, il quale lamentava che nei successivi rendiconti approvati il suo debito risultasse diminuito o addirittura estinto. Il Giudice di Pace rigettava l’opposizione, mentre il Tribunale, quale giudice di appello, accoglieva la domanda ritenendo assolto l’onere probatorio a carico dell’opponente circa la dimostrazione dell’estinzione del credito.
L’opposto ha quindi proposto ricorso per Cassazione, lamentando sostanzialmente l’erroneità della decisione atteso che la prova dell’avvenuto pagamento — quale fatto estintivo dell’obbligazione — avrebbe dovuto essere fornita mediante idonea documentazione, come una quietanza, a fronte di una delibera assembleare di approvazione dei lavori mai impugnata.
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso affermando che il rendiconto consuntivo non è configurabile né come ricognizione di debito, essendo quest’ultima un negozio unilaterale recettizio volto a rafforzare la posizione del creditore destinatario della dichiarazione, né come confessione, in quanto non sorretta dall’animus confitendi, avendo finalità meramente informative in ordine alla situazione patrimoniale del condominio (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 11842 del 18.06.2020).
Ne consegue che la produzione di un rendiconto nel quale risultino poste adebito differenti dal credito fatto valere, non è idonea a provare di per sè che il credito si sia estinto.























