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Normativa condominio

Normativa condominio

La Normativa e il Condominio

La spesa che interessa solo una parte dei condòmini e del fabbricato si suddividono secondo le quote millesimali della tabella generale afferenti ciascun interessato, con il criterio della riparametrazione.

Corte di Cassazione, ordinanza 19 gennaio 2026 n.1095


La controversia all’attenzione della Corte di Cassazione riguarda la riparti zione delle spese che afferiscano ad una parte soltanto del fabbricato, andando a gravare solo su coloro che ne traggano effettiva utilità.

Il Supremo Collegio respinge la soluzione fornita dalla Corte territoriale circa la divisione in parti uguali in mancanza di specifica tabella parziale.

Afferma infatti in tema di condominio negli edifici, a norma dell’art 1123 cod. civ., le spese necessarie per la conservazione e riparazione delle parti co muni di un edificio in condòminovanno ripartite fra i condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno; il fatto che le tabelle millesimali degli edifici in condominio esprimano il valore dei singoli appartamenti ragguagliandolo a quello dell’intero stabile, non impedisce che esse possano es sere utilizzate, ai fini della ripartizione delle spese condominiali, anche nell’ipotesi in cui tali spese vadano suddivise, ai sensi dell’art. 1123, primo capoverso cod. civ., fra i soli condomini che abbiano tratto utilità dalle opere eseguite; in tal caso, infatti, il rapporto di valore fra i singoli appartamenti ed il complesso delle unità immobiliari appartenenti ai condomini che hanno tratto utilità da tali opere ben può essere stabilito in base ai coefficienti millesimali indicati nelle tabelle, previa l’esecuzione delle operazioni aritmetiche occorrenti per calcolare il nuovo rapporto di proporzione (Nel caso di specie, la Suprema Corte, ribaditi gli enunciati principi, ha cassato con rinvio la sentenza impugnata, in quanto, nella circostanza, la corte del merito, in mancanza di tabelle parziarie, aveva ritenuto che l’unico criterio giuridicamente corretto per ripartire, tra un numero limitato di condomini, la spesa sostenuta per il rifacimento della colonna di scarico interessante i soli appartamenti della verticale dell’edificio fosse quello della ripartizione in parti uguali della stessa tra i condomini medesimi).


Avv. Carlo Patti © Riproduzione riservata
Dossier condominio 212/2026


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