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Normativa condominio

Normativa condominio

La Normativa e il Condominio

Il decreto ingiuntivo per la riscossione degli oneri condominiali è esecutivo solo se è approvata la ripartizione della spesa, in caso contrario il credito è tutelato da altri rimedi

Corte di Cassazione 19 marzo 2021 n.7876


La vicenda in fatto è questa.

Un condòmino proponeva opposizione al decreto ingiuntivo che gli intimava di pagare determinati oneri condominiali per spese straordinarie sostenendo che il decreto ingiuntivo non potesse essere concesso per azionare il credito in pendenza di altra causa nei confronti della ditta appaltatrice.

L’opposizione veniva rigettata in entrambi i gradi di merito.

In Cassazione il ricorrente evidenziava poi che il decreto ingiuntivo risaliva al 2008 mentre l’approvazione della ripartizione di spesa era avvenuta l’anno successivo.

La Corte, nel rigettare il ricorso, fissa alcuni principi.

Il credito del condominio per i lavori di manutenzione straordinaria è sufficientemente dimostrato in giudizio con la produzione del verbale di approvazione della spesa e relativi documenti.

La delibera costituisce infatti titolo sufficiente del credito del condominio e legittima l’emissione del decreto ingiuntivo.

Peraltro, osserva la Corte, la delibera dell’assemblea che approva un intervento di manutenzione straordinaria sulle parti comuni, ha la duplice valenza di approvare la spesa riconoscendone la necessità e di ripartirne l’ammontare in funzione della quota millesimale di ciascun partecipante.

Se la delibera ha natura costitutiva dell’intervento la ripartizione della spesa ha un valore meramente dichiarativo in quanto serve ad esprimere in termini aritmetici un già preesistente rapporto di valore secondo i criteri di calcolo indicati dalla legge.

L’approvazione assembleare dello stato di riparto è semmai condizione essenziale per ottenere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo.

Laddove manchi tale approvazione della ripartizione l’amministratore del condominio non è sfornito del potere di agire, ma può ottenere il pagamento mediate un’azione ordinaria oppure mediante un decreto ingiuntivo non esecutivo.

D’altronde – osserva la Corte – se il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo ha riguardo all’intera situazione giuridica controversa, è al momento della decisione che il giudice deve verificare se sussistano i presupposti di fatto e diritto per l’accoglimento (o il rigetto) della domanda dell’opponente condòmino.

Nella specie, allora, non ha consistenza l’obiezione del condòmino per la quale l’approvazione della ripartizione sarebbe intervenuta solo in epoca successiva alla concessione del decreto ingiuntivo, nemmeno essendo in discussione l’approvazione della spese per l’intervento manutentivo.


Avv. Carlo Patti © Riproduzione riservata
Dossier condominio 183/2021


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