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Normativa condominio

Normativa condominio

La Normativa e il Condominio

bed and breakfast condominio

L'attività di bed and breakfast non comporta cambio di destinazione dell'uso abitativo dell'appartamento e non integra violazione del relativo divieto di regolamento contrattuale.

Cass. 20 novembre 2014 n.24707


La vicenda concerne l’iniziativa di un condòmino di aprire un’attività di bed and breakfast nel proprio appartamento, mentre il Regolamento contrattuale del condominio stabilisce  che "è fatto divieto di destinare gli appartamenti a uso diverso da quello di civile abitazione o di ufficio professionale privato".

In primo grado il Condominio ha ottenuto una sentenza di accoglimento, mentre in grado di appello ha ritenuto lecita l’apertura del bed and breakfast nel condominio.

Secondo la sentenza della Corte di Cassazione,  in tema di esercizio dell'attività di bed and breakfast in condominio, non può parlarsi di cambio di destinazione d'uso dell'unità immobiliare in esso ubicata, in quanto tale attività si fonda sul fatto che il servizio è offerto in una civile abitazione.

La sentenza d'appello ha correttamente ritenuto che “la disposizione regolamentare, tenuto conto che la destinazione a civile abitazione costituisce il presupposto per la utilizzazione di una unità abitativa ai fini dell'attività di bed and breakfast (affermazione, questa, coerente con il quadro normativo di riferimento: art. 2, lett. a, del regolamento regionale Lazio n. 16 del 2008, in cui si chiarisce che "l'utilizzo degli appartamenti a tale scopo non comporta il cambio di destinazione d'uso ai fini urbanistici"; in proposito, vedi anche Corte cost. sent. n. 369 del 2008), non precludesse la destinazione delle unità di proprietà esclusiva alla detta attività” (Cass. 20 novembre 2014 n. 24707).

In conclusione, siccome il regolamento condominiale vieta di mutare la destinazione d'uso e l'attività di bed and breakfast non richiede tale modificazione rispetto alle civili abitazioni, non può ravvisarsi violazione del regolamento stesso. Né, ha proseguito la Corte confermando la bontà del lavoro dei giudici d'appello, poteva scorgersi nella sentenza impugnata un'errata interpretazione della clausola oggetto del contendere alla luce dell'intero regolamento di condominio.

Per vietare tale attività, dunque, sarà necessario che il regolamento specifichi in modo preciso ed inequivocabile com'è richiesto per ogni divieto o limitazione al diritto di proprietà contenuti in un regolamento condominiale di origine contrattuale, da applicarsi rigorosamente e senza estensioni analogiche.



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