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Normativa condominio

Normativa condominio

La Normativa e il Condominio

La Cassazione conferma la spettanza delle spese di adeguamento alle norme antincendio in capo ai proprietari dei box.

Cassazione 17 marzo 2022 n.8725


La controversia dedotta in questo giudizio è ormai frequente e riguarda il criterio di attribuzione delle spese di adeguamento dell'autorimessa alle norme antincendio.

Nel caso particolare le opere erano state eseguite sulle corsie e sulle rampe dei tre piani dell'autorimessa e su altre parti condominiali, cosicchè non risultava chiaro se le relative spese dovessero essere sostenute dai soli proprietari dell'autorimessa o da tutti i condòmini indistintamente.

La Suprema Corte conferma il proprio indirizzo, attribuendo le spese ai soli proprietari dell'autorimessa quali utilizzatori dei locali fonte di pericolo di incendio.

Precisa il Collegio che in tema di condominio negli edifici, per le spese attinenti alle parti comuni dell'edificio, il criterio di ripartizione previsto dall'art.1123 cod.civ. è complesso e si articola su due principi: quello del valore della quota, stabilito dal primo comma dell'art.1123 c.c., relativamente alle spese sulla cosa comune, che sia destinata a servire ugualmente ed indistintamente tutti i condomini; e quello dell'uso, stabilito dal secondo comma della stessa norma, relativamente a spese su cosa comune che sia destinata a servire i condomini in maniera diversa.

Sulla base di tale secondo principio, l'obbligo di contribuire alle spese si fonda sull'utilità che ad ogni singola proprietà esclusiva può derivare dalla cosa comune.

In applicazione di tale ultimo principio, il comma terzo del medesimo art.1123 c.c., nel collegare espressamente l'obbligo di contribuzione all'utilità ricevuta, implicitamente lo esclude quando tale utilità sia inesistente.

(Nel caso di specie, nel rigettare il ricorso, il giudice di legittimità ha affermato che il fatto che le opere di adeguamento alla normativa antincendio dei locali autorimessa fossero state eseguite sulle corsie e sulle rampe dei tre piani delle autorimesse medesime, nonché su altre parti condominiali, se da un lato consentiva di affermare che le spese relative fossero attinenti a cose comuni, dall'altro non comportava che le stesse dovessero essere sopportate "pro quota" da tutti i condomini, dal momento che a trarne specifica utilità erano i soli proprietari delle autorimesse.

L'indirizzo conferma le precedenti pronunce 7077/1995 e 24166/2021.


Avv. Carlo Patti © Riproduzione riservata
Dossier condominio 189/2022


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