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Normativa condominio

Normativa condominio

La Normativa e il Condominio

E' corretta l'assegnazione, da parte dell'amministratore, di un posto auto riservato ai disabili, che hanno un interesse preminente rispetto a quello degli altri condòmini

Tribunale di Roma, 7 giugno 2022 n. 8863


La controversia origina dalla domanda proposta da una condòmina per far dichiarare l'illegittimità della creazione di posti auto riservati ai disabili negli spazi condominiali con conseguente richiesta di riduzione in pristino.

La domanda veniva respinta in promo grado dal Giudice di Pace, che si richiamava alle norme riferimento della L. 67/06, che promuove la piena attuazione del principio di parità di trattamento e delle pari opportunità nei confronti delle persone con disabilità, non potendo nei loro confronti essere praticata alcuna discriminazione né diretta né indiretta.

La domanda della condòmina veniva respinta anche in grado di appello dal Tribunale di Roma, che con la sentenza in commento osserva che in caso di posti auto sufficienti per tutti i condomini e di richiesta da parte di un disabile di un posto auto riservato, l'amministratore debba, ai sensi dell'art. 1130 c.c., e quindi nell'ambito delle attribuzioni a lui riconosciute dalle legge, provvedere proprio a "disciplinare l'uso delle cose comuni e la fruizione dei servizi nell'interesse comune, in modo che ne sia assicurato il migliore godimento a ciascuno dei condomini"; ne discende che alcuna autorizzazione assembleare risulta necessaria, potendo invece il solo amministratore, che deve ex art. 1130 c.c. garantire il miglior godimento a ciascun condomino delle cose comuni, decidere di assegnare alcuni posti riservati a soggetti che, in quanto disabili, necessitano di parcheggi più comodi, e ciò anche al fine di evitare un'eventuale discriminazione indiretta nei confronti dei detti condomini.

A ciò deve aggiungersi, per come recentemente chiarito dalla giurisprudenza di merito, che l'art. 1102 c.c. deve essere interpretato tenendo conto della normativa a tutela del portatore di handicap e dei principi di rango costituzionale desumibili dagli artt. 2, 3, 32 e 42 Cost., dovendo pertanto il diritto del portatore di handicap di parcheggiare il più vicino possibile all'ingresso condominiale considerarsi preminente rispetto l'interesse degli altri condomini non affetti da analoghe difficoltà.

Va osservato infatti che le norme sulla realizzazione dei parcheggi per disabili, previste dalla Legge n.13/1989 (e decreto di attuazione DM 236/1989) si applicano agli edifici realizzati successivamente alla data di entrata in vigore della legge.

Va però tenuto conto che in caso di opere che rientrano nelle modificazioni di cui all'art.1102 cod.civ. devono essere rispettate le esigenze delle persone con disabilità.

Ne consegue che il diritto di tutti i condomini all'utilizzo delle parti comuni deve conciliarsi con quelli di chi, trovandosi in condizioni di ridotta capacità o di incapacità motoria, ha bisogno di strutture o servizi che consentano di raggiungere o entrare agevolmente nell'edificio e di fruire dei relativi spazi in condizioni di adeguata autonomia.


Avv. Carlo Patti © Riproduzione riservata
Dossier condominio 191/2022


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