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Normativa condominio

Normativa condominio

La Normativa e il Condominio

L'assegnazione di un posto auto al nuovo condòmino che ne è sprovvisto integra adeguamento delle modalità di uso della cosa comune

Corte di Appello Messina, 7-12-2022 n.805


La controversia sorge per l'impugnazione della delibera assembleare che assegnava un posto auto nel cortile comune ad un condòmino, proprietario di una nuova unità immobiliare che fino ad allora ne era sprovvisto.

L'impugnante lamentava la nullità della delibera, approvata a maggioranza, in relazione alla prospettata assegnazione in uso esclusivo.

Il Tribunale, in primo grado, ha rigettato la domanda affermando che con la delibera impugnata, il Condominio ha inteso disciplinare le modalità di uso di un bene comune, quale il cortile condominiale.

Secondo costante indirizzo della Suprema Corte, la delibera dell'assemblea condominiale che assegna i singoli posti auto ricavati nell'area cortiliva comune, senza però attribuire agli assegnatari il possesso esclusivo della porzione loro assegnata, è validamente approvata a maggioranza, non essendo necessaria l'unanimità dei consensi, in quanto essa disciplina le modalità di uso del bene comune, e si limita a renderne più ordinato e razionale il godimento paritario.

Si profila un motivo di nullità qualora la delibera, nell'assegnare le aree destinate a parcheggio delle automobili, incida sui diritti individuali di proprietà esclusiva di ognuno dei quali, ad esempio, il diritto di accesso al box di proprietà.

La Corte di Appello, adita dalla medesima impugnante, confermava la decisione di rigetto dell'impugnazione, affermando che in ragione di una nuova situazione di fatto devono essere riconosciuti ai proprietari dei nuovi appartamenti, i quali concorrono anch'essi pro quota negli oneri afferenti alle parti comuni, gli stessi diritti di cui godevano in precedenza tutti gli altri, secondo il principio di utilizzo paritario delle cose comuni sancito dall'art.1102 c.c..

Secondo la pronuncia in rassegna, in mancanza di assegnazione in uso esclusivo, che avrebbe portato differenti implicazioni, tale attribuzione ha al'lineato il diritto all'uso della cosa comune al pari diritto di ciascun condomino sull'area comune.

La delibera, quindi, avendo regolamentato l'uso delle parti comuni senza alcuna alterazione della destinazione del bene e senza lesione del pari uso da parte degli altri condomini, ben poteva essere approvata a maggioranza.


Avv. Carlo Patti © Riproduzione riservata
Dossier condominio 194/2023