
Normativa condominio
La Normativa e il Condominio
Parcheggiare male nel condominio può integrare il reato di violenza privata di cui all'art.610 c.
Cass.pen.V sez, 26 giugno 2023 n.27559
La Cassazione penale esamina la controversia relativa ad un parcheggio nelle aree condominiali, tale da rendere anche semplicemente scomoda o disagevole agli altri condòmini la manovra nel cortile comune.
La vicenda portata all'attenzione del giudice penale, riguardava la doglianza nei confronti del denunciato circa il parcheggio della sua autovettura lungo la strada di accesso al condominio, così da impedire il passaggio degli altri autoveicoli e da costringere i residenti a tollerare, o meglio a subire, l'impossibilità di raggiungere la loro abitazione con i rispettivi veicoli dì proprietà.
Secondo il Supremo Collegio, tale comportamento, che è illegittimo in linea civile, integra altresì una condotta violenta tale da far rischiare, a colui che la integra, la condanna per il reato di violenza privata, ai sensi del'art.610 codice penale.
In casi simili, infatti, il requisito della violenza, a causa della formulazione piuttosto ampia della norma, si identifica con qualsiasi mezzo idoneo a privare coattivamente della libertà di determinazione e di azione la persona offesa, la quale è dunque costretta a fare, tollerare od omettere qualcosa contro la propria volontà.
Precisa infatti la Corte che rispetto al profilo della violenza privata, gli estremi della condotta censurabile siano integrati ogniqualvolta il processo di libera determinazione della volontà della persona offesa sia influenzato in modo tanto significativo, da indurla a un comportamento altro e differente rispetto a quello che, in assenza dei condizionamenti posti in essere dall'agente, avrebbe verosimilmente tenuto in piena libertà.
Osserva quindi la Corte che il delitto di violenza privata deve ritenersi sussistente quando la condotta di colui che parcheggia la propria autovettura dinanzi ad un edificio, e, nella specie nello spazio condominiale funzionalmente destinato al transito, alla sosta ed al parcheggio dei veicoli degli altri condòmini, o dei mezzi di soccorso, sia tale da ostacolare, o rendere difficoltoso, il passaggio altrui, impedendo l'accesso alla parte lesa, o comunque limitandone il movimento (Cassazione 1913/18).
Se, infine, conclude la Suprema corte, il bene tutelato dalla norma incriminatrice è la libertà morale, intesa come possibilità di autodeterminarsi spontaneamente, deriva da tale assunto che, non solo la perdita, ma anche la riduzione significativa della possibilità di determinarsi e di agire secondo la propria volontà integra il delitto di violenza privata.