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Normativa condominio

Normativa condominio

La Normativa e il Condominio

Non è consentito costituire un condominio "autorimessa" solo al fine di una gestione separata dal resto dell'originario unico condominio

Tribunale Torino 29 ottobre 2024 n.5435


La sentenza di merito qui esaminata si misura con il frequentissimo problema dello scioglimento del condominio richiesto da soggetti che non intendono assoggettarsi alla gestione unitaria delle cose comuni del condominio.

La lite verte sulla richiesta della società attrice di disporre la separazione dell’autorimessa di sua esclusiva proprietà dal Condominio sito a Torino, in forza degli artt.61 e 62 d.a.c.c., ritenendo che essa rientrasse nelle condizioni di autonomia strutturale per potersi procedere allo scorporo.

In sede di indagine peritale, disposta in istruttoria, emergeva tuttavia che il corpo di fabbrica non potesse considerarsi strutturalmente autonomo, rilevandosi invece commistioni impiantistiche per l’adduzione e lo scarico delle acque, nonché potenziali situazioni di servitù di passaggio per eseguire le future manutenzioni.

La sentenza ricorda che la Corte di Cassazione ha chiarito che “l'autorità giudiziaria può disporre lo scioglimento del condominio, ai sensi degli artt. 61 e 62 disp. att. cod. civ., solo quando l'immobile sia divisibile in parti strutturalmente autonome, ciò che è escluso dall'esistenza di interferenze materiali involgenti elementi strutturali essenziali (quali fondazioni, facciata e perimetro)” (Cass. civ., Sez. II, 14 ottobre 2014, 21686, richiamata nella successiva decisione Cass. civ., Sez. II, 28 marzo 2022, n. 9846).

Precisamente, nella sentenza della Seconda Sezione n. 21686 del 2014 si è statuito che: “a norma degli artt. 61 e 62 disp. att. c.c., lo scioglimento del condominio di un edificio o di un gruppo di edifici, appartenenti per piani o porzioni di piano a proprietari diversi, in tanto può dare luogo alla costituzione di condomini separati, in quanto l'immobile o gli immobili oggetto del condominio originario, possano dividersi in parti che abbiano le caratteristiche di edifici autonomi, quand'anche restino in comune con gli originari partecipanti alcune delle cose indicate dall’art. 1117 c.c. Il tenore della norma, riferito all'espressione "edifici autonomi", esclude di per sè che il risultato della separazione si concreti in una autonomia meramente amministrativa, giacché, più che ad un concetto di gestione, il termine "edificio" va riferito ad una costruzione, la quale, per dare luogo alla costituzione di più condomini, deve essere suscettibile di divisione in parti distinte, aventi ciascuna una propria autonomia strutturale, indipendentemente dalle semplici esigenze di carattere amministrativo.

Per quanto espresso in sentenza il Tribunale di Torino ha rigettato la domanda di divisione.


Avv. Carlo Patti © Riproduzione riservata
Dossier condominio 206/2025