
Normativa condominio
La Normativa e il Condominio
E' nulla l'assemblea che respinge la richiesta di riservare un posto auto al condòmino portatore di handicap
Tribunale di Verbania, 2-12-2020 n.513
La controversia decisa dal Tribunale di Verbania riguarda l'impugnazione della delibera che, nell'assegnazione dell'utilizzo di posti auto nel cortile, rigetta la richiesta di assegnarne uno riservato al portatore di handicap.
L'interesse di quest'ultimo ad ottenere, nell'ambito del bene comune, un posto auto da riservarsi ai disabili è ricollegabile al diritto inviolabile ad una normale vita di relazione, tutelato dall'art. 2 Cost., ed al diritto alla salute ex art. 32 Cost.
Tali valori si reputano preminenti a fronte del diritto di proprietà ex art. 42, comma 2, Cost., che può al contrario subire limitazioni al fine di assicurare il rispetto del dovere di solidarietà, enunciato dall'art. 2 Cost., il quale mira a consentire proprio l'adeguato svolgimento della personalità, rimuovendo gli ostacoli che si frappongono al superamento di situazioni di disuguaglianza.
Alla luce di tale quadro normativo nonché dei principi di rango costituzionale desumibili dagli artt. 32, 2, 3 e 42, comma 2, Cost., i quali trovano consacrazione nella legge n.13/1989 nonché nella legge 104/1992 (legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone portatrici di handicap), anche l'art.1102 c.c. deve essere interpretato alla luce di tali parametri, contemperando i diritti di tutti i condomini all'utilizzo delle parti comuni con quelli di chi, trovandosi in condizioni di ridotta capacità o di incapacità motoria, ha bisogno di strutture o servizi che gli consentano di raggiungere o entrare agevolmente nell'edificio e di fruire dei relativi spazi in condizioni di adeguata autonomia.