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Normativa condominio

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La Normativa e il Condominio

Il Tribunale di Milano riconosce il valore sociale della disciplina sul superbonus e respinge il ricorso cautelare carente di validi motivi. Ma in sede di reclamo il Tribunale ribalta il provvedimento di primo grado

Tribunale Milano, ordinanza 14 agosto 2021 - Tribunale Milano, ordinanza 30 settembre 2021


La vicenda in commento muove dal ricorso cautelare intrapreso da alcuni condòmini contro il deliberato dell'assemblea del condominio che aveva scelto di eseguire le opere fruendo delle detrazioni c.d. "superbonus" in regime di cessione del credito.

Lamentavano i condòmini che, trattandosi di un condominio di ragguardevoli dimensioni e di un enorme costo dei lavori, la scelta di eseguire le opere fosse stata adottata in modo superficiale e confuso e che le opere di installazione del cappotto termico sulle facciate avrebbero comportato una riduzione della superficie dei balconi individuali.

Per di più ritenevano discutibile l'affidabilità dell'impresa scelta per eseguire i lavori, che gli stessi ricorrenti ritenevano essere innovazione gravosa e voluttuaria.

Chiedevano quindi i ricorrenti, nel presupposto che la delibera fosse affetta da nullità da far valere nel giudizio di merito, che il Tribunale disponesse in via cautelare la sospensione dell'efficacia esecutiva.

La richiesta veniva respinta in primo grado.

Con argomentazione condivisa dal Giudice il condominio faceva valere la circostanza che ben quattro delibere avessero ampiamente discusso tutti gli aspetti dell'operazione, ivi compreso lo studio preliminare di fattibilità, oltre a corposa documentazione messa a disposizione dei condòmini, i quali, d'altronde avevano conferito ampi poteri all'amministratore per raggiungere l'accordo contrattuale con l'impresa.

Il Tribunale, dunque respingeva il ricorso, ritenendo che le numerose assemblee tenutesi nel corso del periodo avessero debitamente trattato l'intera vicenda e che la cospicua documentazione allegata dall'amministratore (e pubblicata sul sito del condominio) fosse del tutto idonea ad informare i condòmini in modo adeguato alla espressione ponderata e consapevole del loro voto in assemblea.

Sottolineava altresì il Tribunale che le imprese convolte nell'operazione erano enti di tutto rispetto e di notoria affidabilità.

Né potevano accogliersi le irrilevanti osservazioni sul valore abnorme dei lavori atteso che l'importo dell'appalto era adeguato alle dimensioni del complesso edilizio.

Osservava infine il Tribunale quanto al lamentato restringimento dei balconi, ritenuto dai ricorrenti ostativo all'esecuzione dei lavori, che in tali casi "gli effetti di tali decisioni e degli interventi edili deliberati sui beni di proprietà esclusiva dei condòmini ricorrenti sono strettamente funzionali al miglioramento dell'uso delle cose comuni e al soddisfacimento di interessi altamente meritevoli di tutela".

In sostanza il Tribunale di Milano, se da un lato stigmatizza e respinge le argomentazioni dei ricorrenti, escludendone il pregio, dall'altro richiama il valore collettivo dell'utilità conseguibile con i lavori di efficientamento energetico a vantaggio di tutto l'edificio, che nel nome degli imprescindibili obblighi di cooperazione fra i condòmini può ben arrivare al sacrificio degli interessi di un singolo a fronte di un superiore vantaggio compensativo dell'intera compagine.

Va tuttavia riferito, per doverosa completezza di informazione, che il provvedimento in commento è stato oggetto di reclamo da parte dei condòmini soccombenti.

In data 30 settembre 2021 il Tribunale di Milano in composizione collegiale ha accolto il ricorso, evidenziando, fra gli altri, aspetti del fumus boni iuris che avrebbero meritato maggiore approfondimento, come la ritenuta violazione del decoro architettonico in conseguenza di "innovazioni", che forse sarebbe meglio definire modificazioni con carattere migliorativo.

Indubbiamente i provvedimenti in commento hanno il pregio di aprire la discussione specifica sulla natura delle opere del superbonus e sulle scelte che ad esse presiedono in forza delle delibere dell'assemblea, chiamata quanto mai a ponderare le proprie decisioni in modo chiaro ed esaustivo su ogni possibile aspetto.


Avv. Carlo Patti © Riproduzione riservata
Dossier condominio 187/2022


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