Normativa condominio
La Normativa e il Condominio
Spettano all'usufruttuario le spese di adeguamento dei beni comuni alle norme antincendio
Cassazione 17 marzo 2022 n.8725
La controversia origina da una questione sorta ante riforma (L.220/2012), avente ad oggetto la ripartizione delle spese fra usufruttuario e nudo proprietario.
La questione riguarda un usufrutto di beni del figlio minore, che come è noto spetta al genitore, contemplata dall'art.324 c.c., ma il principio espresso dalla Corte è applicabile ad ogni fattispecie di usufrutto.
Secondo la pronuncia in rassegna, in tema di pagamento degli oneri condominiali, ove un'unità immobiliare sia oggetto di diritto di usufrutto (nella specie, usufrutto "ex lege" esercitato dal genitore esercente la potestà su bene appartenente a figlio minore, nel quale gravano sull'usufruttuario, ex art. 325 c.c., gli obblighi di cui agli artt. 1001 e ss. c.c.), in base alla disciplina antecedente (operante nella controversia "ratione temporis") all'entrata in vigore dell'art. 67, ultimo comma, disp. att. c.c. (introdotto dalla legge n. 220 del 2012), il titolare dell'usufrutto risponde delle spese di amministrazione e di manutenzione ordinaria, mentre sono a carico del nudo proprietario quelle per le riparazioni straordinarie, trovando applicazione le disposizioni dettate dagli artt. 1004 e 1005 c.c.; ne consegue che l'assemblea deve ripartire le spese tra nudo proprietario e usufruttuario in base alla loro funzione ed al loro fondamento, ed altrimenti spettando all'amministratore, in sede di esecuzione, ascrivere i contributi, secondo la loro natura, ai diversi soggetti obbligati (Nel caso di specie, rigettando il ricorso, la Suprema Corte ha ritenuto incensurabile la sentenza impugnata, in quanto il giudice del merito, nel ritenere che le spese per l'adeguamento di un posto auto alla normativa antincendio, quale onere relativo all'amministrazione e manutenzione ordinaria della cosa, dovessero essere sostenute dall'usufruttuario, aveva correttamente applicato il principio secondo cui il carattere di ordinarietà o straordinarietà dell'opera, dirimente agli effetti degli artt. 1004 e 1005 c.c., va valutato considerando che spetta all'usufruttuario l'uso ed il godimento del bene, salva "rrerum substantia", sicché necessariamente si deve a lui lasciare la responsabilità e l'onere di provvedere a tutto ciò che riguarda la conservazione e il godimento della cosa nella sua sostanza materiale e nella sua attitudine produttiva, mentre si devono riservare al nudo proprietario le opere che incidono sulla struttura, la sostanza e la destinazione della cosa).
Si conferma dunque la tendenza, emersa già da diversi anni nella giurisprudenza, ad attribuire all'usufruttuario una competenza di spesa più ampia che in passato, intendendo in senso ampio le spese attinenti l'uso, la conservazione e il godimento del bene e lasciando in capo al nudo proprietario la sola spettanza delle spese relative alla struttura, la sostanza e la destinazione della cosa.
Va ricordato peraltro che l'art.67 d.a.c.c., entrato in vigore successivamente al sorgere della controversia in commento, ha statuito la responsabilità solidale del nudo proprietario e dell'usufruttuario nel pagamento del debito, talchè sotto l'aspetto pratico la distinzione può operare solo nei rispettivi rapporti interni.





















