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Normativa condominio

Normativa condominio

La Normativa e il Condominio

I condòmini restano penalmente responsabili della manutenzione delle parti comuni o private e non possono scaricare la responsabilità sull'amministratore

Cassazione penale I sez.24-8-2022 n.31592


La vicenda riguarda la sanzione penale inflitta ad un gruppo di condòmini per il reato di cui all'art.677 c.p. rubricato "omissione di lavori in edifici o costruzioni che minacciano rovina", avendo essi omesso di provvedere alla manutenzione dei rispettivi balconi per la rimozione del pericolo di distacco di intonaci e frammenti.

Tale distacco avrebbe rappresentato infatti un pericolo per i passanti.

Gli imputati si erano difesi nel merito sostenendo che non si era mai formata una volontà assembleare sul punto, sebbene da anni sollecitassero un intervento manutentivo.

Concludevano perciò che il responsabile fosse l'amministratore, tenuto ad attivarsi per l'esecuzione dei lavori.

Le difese degli imputati sono state rigettate e la condanna in sede penale è stata confermata.

Nella specie il tribunale aveva evidenziato che i proprietari di immobili rivestono una posizione di garanzia non delegabile in toto ad altre figure, quali l'amministratore di un condominio, con il quale condividono comunque l'obbligo di agire anche su beni non di loro esclusiva proprietà.

Infatti, l'attribuzione dell'obbligo di garanzia all'amministratore per la conservazione delle cose comuni non esclude, anzi implica, che in caso di sua inerzia siano i proprietari a risponderne, anche solo per culpa in vigilando.

Tanto più che, come ammesso dagli imputati, la situazione di carenza manutentiva si trascinava ormai da anni.

La Suprema Corte, richiamando una precedente pronuncia (Sent. n. 50366/2019), ha quindi confermato che l'omissione di lavori in parti di edifici condominiali che minacciano rovina, ove non si sia formata la volontà assembleare né siano stati stanziati i fondi necessari per rimediare al degrado fonte di pericolo, non comporta la responsabilità dell'amministratore per il reato di cui all'art. 677 c.p., tanto meno in via esclusiva.

Ricade infatti su ogni singolo proprietario l'obbligo giuridico di rimuovere la situazione pericolosa, indipendentemente dalla ascrivibilità della stessa.

Ove poi l'amministratore non abbia la collaborazione dei condòmini, né con la formazione di una volontà in assemblea né con il versamento dei fondi, nulla può fare se non mettere in sicurezza l'area interessata e informare i terzi del pericolo.


Avv. Carlo Patti © Riproduzione riservata
Dossier condominio 192/2022


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