@contatti|sitemap| LOGIN|
Normativa condominio

Normativa condominio

La Normativa e il Condominio

incentivi fiscali condomini

Circolare Anaci Roma in riferimento al decreto Rilancio del 19 maggio 2020

Decreto Rilancio: occasione certamente unica per i condomini con la detrazione fiscale del 110%, mentre le problematiche legali e logistiche relative alle assemblee condominiali rimangono


Il 19 maggio scorso è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DL 34/2020 denominato decreto "rilancio". Il Decreto, composto da 266 articoli, è suddiviso in titoli e riguarda tantissimi aspetti dell’economia.

Il titolo VI, relativo alle "misure fiscali" che maggiormente impattano sulla proprietà e sul condominio, è quello di massimo interesse per il nostro lavoro. In particolare due articoli 119 e 121.

L'articolo 119 parla degli interventi per l'efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica dei veicoli elettrici.

La norma prevede una detrazione fiscale del 110%, da ripartire in 5 anni, sull'esecuzione dei seguenti lavori, eseguiti dal 1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021:

a) isolamento termico per una quota superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio (limite di spesa per appartamento € 60.000.00). 

Gli interventi su una superfice superiore al 25% rientrano nell'ambito delle 'ristrutturazioni importanti di secondo livello’ e comportano  quindi l'obbligo di rispettare anche il DM del 26/06/2015, in tema di valori di trasmittanza;

b) sostituzione degli impianti di climatizzazione con altri di efficienza almeno pari ad A, o con impianti ibridi anche abbinati ad interventi di installazione di pannelli fotovoltaici  (limite di spesa per appartamento di € 30.000).

Possono essere agevolati al 110% anche gli interventi di riqualificazione energetica già sgravabili al 50% o 65% (infissi, ecc.) se realizzati unitamente ad almeno uno dei due interventi su descritti.

Per usufruire dell'incentivo è necessario che si migliori l'efficienza energetica dell'edificio di almeno 2 classi. Nel caso ciò non fosse possibile bisogna almeno raggiungere la classe energetica piu' alta possibile. 

Anche gli interventi di installazione di impianti fotovoltaici connessi alla rete elettrica e le colonnine di ricarica elettriche diventano detraibili al 110% se eseguiti congiuntamente agli interventi elencati nelle lettere a) e b), purché l'energia in eccesso venga venduta al GSE.

L’articolo 121 riguarda la cessione del credito e lo sconto in fattura.

Per TUTTI gli interventi di manutenzione straordinaria in condominio sarà possibile cedere il credito d'imposta alla ditta esecutrice delle opere o alle banche.
Quindi:

- gli interventi super bonus che danno diritto alla detrazione fiscale del 110%;
- gli interventi eco bonus che danno diritto alla detrazione fiscale del 65%;
- gli interventi sisma bonus che danno diritto alla detrazione fiscale 75%-85%;
- gli interventi di ristrutturazione edilizia che danno diritto alla detrazione fiscale 50%;
- gli interventi di sola pulitura o tinteggiatura esterna dei prospetti che danno diritto alla detrazione fiscale 90%.

In pratica su tutti i lavori che implicano una detrazione fiscale sarà possibile cedere il credito alla ditta esecutrice e pagare solo la differenza, o richiedere lo sconto in fattura.

Certamente un’occasione unica che i Condomini non vorranno perdere.

Tutti i lavori necessitano ovviamente di delibera assembleare con la maggioranza prevista dal 2°comma dell'art. 1136 CC (maggioranza dei partecipanti all'assemblea che rappresenti almeno la metà del
valore dell'edificio) e dovrà essere espressamente verbalizzato che il Condominio intende fruire dello sconto in fattura.

Ma – come ben sapete per essere stato oggetto di ampio dibattito e da ultimo di espresse linee guida del CSN ANACI cui rimandiamo per una attenta lettura - abbiamo grandi limiti per le convocazioni dell'assemblea, sia essa in presenza, che on line o mista.

Limiti che in estrema sintesi possono riassumersi così:

  • non è possibile convocare assemblee esclusivamente da remoto poiché è necessario garantire a tutti i comproprietari di partecipare, anche a coloro che non posseggono mezzi elettronici adeguati;
  • fare le assemblee in presenza implica la necessità di utilizzare spazi enormi. Ogni partecipante deve avere a disposizione fra i 6 e i 7 mq e anche all'aria aperta le cose non sono più semplici;
  • per le assemblee miste ai problemi logistici e legali delle prime due, si aggiungono i problemi di ordine organizzativo.

Quindi in questo momento:

  • in assenza delle linee guida dell'Agenzia delle Entrate che entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto deve definire le modalità attuative delle disposizioni;
  • tenuto conto che il Decreto stesso deve anche superare il passaggio parlamentare per la conversione in legge, che potrebbe comportare modifiche all’attuale testo;
  • in mancanza di indicazioni per la validità delle assemblee

anche seguendo le linee di indirizzo nazionali, riteniamo utile suggerire ai Colleghi di non convocare assemblee fino a quando non verranno pubblicate le modalità attuative del Decreto 34/2020.

Questa indicazione dell’Associazione - che potrà essere portata anche a conoscenza dei Condomini – risponde non solo ad ovvi criteri di prudenza posti alla base delle ancor vigenti limitazioni agli assembramenti e alle riunioni imposti dalla legge a salvaguardia della salute di tutti, ma anche a criteri di logica, in attesa che la normativa diventi definitiva e avvalorata da appositi Regolamenti.


Il tema sarà approfondito in occasione del Webinar "IL DECRETO RILANCIO (D.L. 34/2020)" dell'11 Giugno 2020.
Per informazioni ed il programma «clicca qui»


Dott.ssa Rossana De Angelis, Presidente © Riproduzione riservata


News sul condominio

News Condominio

Ordinanza 2025 del Sindaco di Roma per la zanzara tigre

Anche quest'anno viene rinnovata l'ordinanza sulla zanzara tigre. Gli obblighi per gli Amministratori

Cerca L'Amministratore di condominio

Seguici su Facebook