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Normativa condominio

Normativa condominio

La Normativa e il Condominio

infortunio in condominio

In caso di infortunio in condominio, il caso fortuito può dipendere dal fatto di un terzo rimasto ignoto

Cassazione, Sentenza 27-4-2018 n.10154


La vicenda è legata alla richiesta risarcitoria formulata da una persona che asseriva di essere caduta per le scale del Condominio.

La caduta sarebbe stata originata da una “sostanza oleosa” sulla quale il danneggiato sarebbe scivolato.

Dunque riteneva il danneggiato la responsabilità del Condominio, tenuto alla sorveglianza e pulizia della scala in questione.

Come è noto, ai sensi dell’art.2051 cod.civ. il custode della cosa è responsabile per il danno conseguito da terzi se non prova che il danno è dipeso da caso fortuito.

L’assetto probatorio di questa disposizione di legge è invertito, attribuendo il maggiore onere al custode preteso danneggiante.

Il danneggiato deve infatti provare il danno e il nesso causale fra questo e la cosa in custodia.

Spetta invece al preteso danneggiante provare che si è verificato un caso fortuito.

Rientra nel concetto di caso fortuito anche il comportamento del terzo che sia idoneo ad interrompere la relazione causale tra il danno e la cosa in custodia.

La domanda risarcitoria veniva rigettata sia in primo grado che in appello.

Introdotto il giudizio di Cassazione, anche il Supremo Collegio ha rigettato il ricorso del danneggiato.

Fra le varie argomentazioni, la Corte di Cassazione ritiene di condividere il ragionamento seguito dalla Corte di Appello in ordine alla assenza di responsabilità del Condominio convenuto.

E ciò per due motivi fondamentali.

Il primo è che tutto ciò che poteva fare il Condominio in persona dell’amministratore era provvedere in modo continuativo alla pulizia bisettimanale della scala e null’altro si poteva esigere da questo in tema di diligente custodia della cosa.

Il secondo è che la sostanza oleosa, asseritamente presente sulla scala, era presente per fatto di un terzo rimasto ignoto. Né era di ostacolo a tale ragionamento la mancata identificazione del terzo cui era addebitata la sostanza oleosa.

Ne deriva quindi che per tali due motivi, il sinistro era imprevedibile e inevitabile da parte del custode.


Centro Studi Anaci, sede di Roma © Riproduzione riservata

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