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Normativa condominio

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La Normativa e il Condominio

Il vizio di eccesso di potere non può invocarsi nelle delibere afferenti le modifiche del prezzo del contratto di appalto

Tribunale Taranto 10 settembre 2025 n.1932


La controversia muove dall’impugnazione di una delibera dell’assemblea che, a dire degli attori, aumentava ingiustificatamente gli oneri delle opere appaltate.

Alcuni condòmini lamentavano quindi che la delibera dell’assemblea fosse viziata da eccesso di potere, ossia il vizio che ricorre quando il potere decisionale discrezionale dell’assemblea venga esercitato per fini diversi da quelli di interesse collettivo o inteso in danno della compagine.

Il Tribunale di Taranto ha rigettato l’impugnazione, affermando che il sindacato dell’autorità giudiziaria sulle delibere assembleari non può estendersi alla valutazione del merito ed al controllo della discrezionalità di cui dispone l’assemblea, quale organo sovrano della volontà dei condomini, ma deve limitarsi ad un riscontro di legittimità che, oltre ad avere riguardo alle norme di legge o del regolamento condominiale, può abbracciare anche l’eccesso di potere, purché la causa della deliberazione risulti - sulla base di un apprezzamento di fatto del relativo contenuto, che spetta al giudice di merito compiere - falsamente deviata dal suo modo di essere, in quanto anche in tal caso lo strumento di cui all’art. 1137 cod. civ. non è finalizzato a controllare l’opportunità o convenienza della soluzione adottata dall’impugnata delibera, ma solo a stabilire se la decisione collegiale sia, o meno, il risultato del legittimo esercizio del potere dell’assemblea.

Ne consegue che esulano dall’ambito del sindacato giudiziale sulle deliberazioni condominiali le censure inerenti alla vantaggiosità della scelta operata dall’assemblea sui costi da sostenere nella gestione delle spese relative alle cose ed ai servizi comuni (Nel caso di specie, il giudice adito, richiamato l’enunciato principio, ha rigettato la domanda con la quale i condomini attori, prospettando un vizio di eccesso di potere - ravvisato, nella circostanza, nella esosa ed ingiustificata variazione di prezzo, avallata anche dal direttore dei lavori pur in assenza di elementi idonei a verificarne la effettiva necessità e congruità - avevano chiesto l’annullamento delle delibere assembleari impugnate, le quali avevano approvato ulteriori interventi di natura straordinaria rispetto a quelli già effettuati in esecuzione di un contratto di appalto avente ad oggetto opere di rifacimento della facciata condominiale).


Avv. Carlo Patti © Riproduzione riservata
Dossier condominio 212/2026


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