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Normativa condominio

Normativa condominio

La Normativa e il Condominio

Sono nulle le delibere che modificano a maggioranza i criteri di ripartizione delle spese comuni, sono annullabili quelle che fissano in concreto una ripartizione difforme dai criteri stabiliti

Corte di Appello di Roma, 22 febbraio 2021 n.1378


La pronuncia trae origine dalla opposizione a decreto ingiuntivo proposta da una società condòmina (costruttrice dell'edificio), che lamentava che le delibere posta a base del provvedimento monitorio fossero fondate su illegittima modificazione dei criteri di spesa.

Nella fattispecie, l'approvazione del consuntivo aveva attribuito le spese pro quota anche alla società opponente che invece, secondo Regolamento contrattuale, era esonerata dal pagamento delle quote sulle unità invendute.

Poichè in primo grado il Tribunale accoglieva la domanda dell'opponente, revocando il decreto ingiuntivo, il Condominio intimante proponeva appello, ritenendo che in sede di opposizione al decreto ingiuntivo non potesse condursi una indagine su questioni attinenti la validità delle delibere, riservata invece alla sede della rituale impugnazione ex art.1137 cod.civ.

La Corte di Appello rigettava la domanda, precisando che la società opponente non solo si era opposta al decreto ingiuntivo, ma che aveva anche proposto domanda riconvenzionale per accertare la nullità della delibera che approvando il consuntivo modificava i criteri di attribuzione delle spese.

In tal senso non opera il limite alla rilevabilità, anche d'ufficio, della nullità della delibera in sede di opposizione al decreto ingiuntivo trattandosi di elemento costitutivo della pretesa.

Quanto eccepito in tema di illegittimità della delibera che aveva approvato la ripartizione delle spese, era riconducibile ad un'ipotesi di nullità.

Del resto, il regolamento condominiale di tipo contrattuale era stato predisposto dalla ditta costruttrice (certamente abilitata a modificare i criteri normativi di riparto delle spese) e poi accettato dai condòmini con i singoli atti di acquisto delle loro unità abitative, divenendo ad ogni effetto una pattuizione contrattuale, modificabile unicamente con delibera unanime dell'intera compagine.

Da notare che tale pronuncia della Corte di appello di Roma, risalente al mese di febbraio 2021 è conforme all'indirizzo indicato, poche settimane più tardi, dalla pronuncia delle Sezioni Unite della Cassazione 9839 del 14 aprile 2021.


Avv. Carlo Patti © Riproduzione riservata
Dossier condominio 185/2021


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