Normativa condominio
La Normativa e il Condominio
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo il procedimento di mediazione deve essere introdotto dal creditore opposto
Tribunale di Roma, 17 giugno 2021 n.10628
Il Tribunale di Roma, (V sezione, est.Ghiron) ha confermato l'indirizzo giurisprudenziale delineato dalla recente pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione 19596/2020 (Dossier nov-dic. 2020) che individua il soggetto onerato della proposizione del procedimento di mediazione, nel caso di opposizione al decreto ingiuntivo ove il previo tentativo di accordo sia condizione di procedibilità dell'azione.
La Sentenza in rassegna ricorda che in tali giudizi l'obbligo di espletare la procedura di mediazione è differito ai sensi dell'art. 5 comma 4 lett. a) del D.Lgs.28/2010 "fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione".
In altri termini la pronuncia giudiziale che statuisce in ordine alla concessione dell'esecutività dell'ingiunzione oppure in ordine alla sospensione della stessa, riattiva nel processo l'onere di presentare l'istanza per il procedimento di mediazione a pena di improcedibilità della domanda.
Su tale disposizione e sul conseguente onere che ne deriva in ordine alla proposizione dell'istanza sono maturati orientamenti interpretativi opposti.
Secondo taluni l'improcedibilità conseguente alla mancata attivazione della procedura conciliativa colpirebbe la "domanda giudiziale" e, dunque, quella portata dal decreto ingiuntivo.
Secondo altri, invece, essa colpirebbe l'opposizione e, pertanto, la formale richiesta della parte opponente (v. Cass. 3-12- 2015 n. 24629).
In data 20-9-2020 la S.C. a Sezioni Unite con sentenza n. 19596/20, nel dirimere tale conflitto, ha affermato che l'onere di introdurre la mediazione incombe all'attore in senso sostanziale (l'opposto) con la conseguenza che la mancata verificazione della condizione di procedibilità comporta il rigetto della domanda ed in particolare la revoca del decreto ingiuntivo.
Nel caso in esame, ancora pendente l'incertezza intepretativa poi risolta dalla Sezioni Unite, nessuna delle parti aveva introdotto il procedimento di mediazione.
Così, alla prima udienza parte opponente eccepiva l'improcedibilità della domanda per mancato avveramento della condizione di procedibilità, addossandone la responsabilità alla parte opposta (il creditore).
Quest'ultimo invocava l'incertezza della giurisprudenza dell'epoca, ma il Tribunale riteneva la domanda comunque improcedibile, in quanto frutto esclusivo della negligenza del creditore, posto che, a fronte di una giurisprudenza all'epoca non univoca, egli avrebbe dovuto attivarsi, per il principio di precauzione, per introdurre la mediazione.






















