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Normativa condominio

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La Normativa e il Condominio

La Corte di Cassazione applica il principio di distinzione fra nullità e annullabilità fondato sul concetto di "attribuzioni dell'assemblea"

Corte di Cassazione, Sentenza 19 ottobre 2021 n.28854


In altro numero di questa rivista (Dossier, lug - ago 2021) abbiamo commentato la pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n.9839 del 14 aprile 2021.

Questa pronuncia delle SS.UU. si rivela particolarmente importante, ove, fra le varie statuizioni che contiene, stabilisce un nuovo confine fra il vizio di nullità e quello di annullabilità delle delibere.

Rivedendo le acquisizioni della storica precedente pronuncia n.4806/2005 le SS.UU. rilevano che il criterio distintivo a suo tempo elaborato sulla differenza fra "vizi di forma" (che danno luogo ad annullabilità) e "vizi di sostanza" (che danno luogo a nulltà) si è rivelato inadeguato, dando luogo ad un contrasto di giurisprudenza in tema di delibere di spesa poste in difformità dei criteri di ripartizione.

Le SS.UU. del 2021 hanno ritenuto migliore il discrimine del concetto di "attribuzioni" (in armonia con il concerto normativamente espresso di nullità dell'atto amministrativo - art.21/7 legge 241/1990), laddove se l'assemblea delibera al di fuori delle proprie attribuzioni, nell'esercizio di un potere che non ha, la delibera è nulla e pertanto impugnabile in ogni tempo da chiunque vi abbia interesse; viceversa ove invece l'assemblea deliberi esercitando malamente un potere che rientra fra le proprie attribuzioni, l'assemblea sarà semplicemente annullabile nei termini ristretti dell'art.1137 c.c.

E ciò nella affermazione del favor del legislatore nei confronti della esigenza di certezza e stabilità dei rapporti che si realizzano all'interno dell'organizzazione condominiale.

Fatta questa lunga premessa, la fattispecie, decisa dalla Cassazione proprio in applicazione dei principi espressi dalle SS.UU., sta in questi termini.

L'assemblea del condominio non approva la proposta di modificazione delle tabelle millesimali di divisione delle spese, ma successivamente approva alcuni rendiconti annuali proposti ai condòmini proprio sulla base delle tabelle millesimali proposte ma non approvate.

Una condòmina, destinataria di un decreto ingiuntivo per i relativi oneri insoluti, propone opposizione al decreto ingiuntivo fondato sui detti rendiconti, ritenendoli nulli per via della lamentata approvazione surrettizia delle tabelle millesimali, che dovevano invece essere approvate con il consenso unanime dei condòmini.

Dopo alterne pronunce nel merito, la sentenza della Corte di Cassazione in esame rigetta il ricorso della condòmina impugnante poiché rileva che l'impugnazione non può invocare la nullità del deliberato.

Osserva infatti la Corte, in espressa applicazione del principio indicato dalle Sezioni Unite 9839/2021, che l'assemblea ha approvato bilanci errati perché fondati su criteri millesimali diversi da quelli vigenti nel condominio e mai approvati.

L'assemblea ha deliberato dunque nell'ambito delle proprie attribuzioni di cui all'art.1135 c.c., sia pure facendo riferimento ad un criterio errato.

La delibera adottata nell'ambito delle attribuzioni dell'assemblea, sia pure malamente ed erroneamente, rientra nei casi di annullabilità della delibera, da far valere nel termine di cui all'art.1137 c.c.

Nel caso di specie la condòmina aveva quindi proposto tardivamente la propria impugnazione e, per di più, aveva irritualmente contestato le delibere in sede di opposizione al decreto ingiuntivo senza esperire la domanda di annullamento con apposita riconvenzionale.


Avv. Carlo Patti © Riproduzione riservata
Dossier condominio 187/2022


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