Normativa condominio
La Normativa e il Condominio
È ammissibile l'opposizione tardiva di un singolo condòmino al decreto ingiuntivo notificato al Condominio.
Cassazione 2 febbraio 2022 n. 5811
La controversia attiene alla opposizione proposta da un condòmino avverso il decreto ingiuntivo notificato al condominio e non opposto.
Un avvocato aveva notificato al condominio un decreto ingiuntivo per ottenere il pagamento dei propri compensi professionali.
Il decreto ingiuntivo era stato notificato al Condominio in persona dell'ex amministratore, in precedenza revocato giudizialmente, e contro di esso non era stata proposta tempestiva opposizione.
Tuttavia un condòmino proponeva opposizione tardiva, ammessa dall'art.650 cpc quando l'opponente provi di non aver avuto conoscenza dell'ingiunzione per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o per forza maggiore.
L'opposizione veniva però rigettata a causa di una affermata carenza di legittimazione del condòmino opponente, dato che solo il condominio poteva proporre opposizione.
Il condòmino ricorreva in Cassazione lamentando che il Condominio non avrebbe potuto mai fare opposizione, poiché privo dell'amministratore (revocato) e dunque privo di un soggetto che avrebbe potuto legittimamente rappresentare l'ente in giudizio.
Ne discende, secondo il condòmino ricorrente, che la legittimazione a proporre l'opposizione ricadrebbe soltanto in capo ai condòmini.
La Corte di Cassazione accoglie il ricorso e cassa il provvedimento impugnato.
Nel proprio iter logico argomentativo il Collegio si richiama alla pronuncia della Cass. Sez. Unite 18 aprile 2019 n. 10934 secondo la quale nelle controversie condominiali che investono i diritti dei singoli condòmini sulle parti comuni, ciascun condomino ha una concorrente legittimazione ad agire e resistere in giudizio a tutela dei suoi diritti di comproprietario "pro quota", operando la regola sulla rappresentanza dell'amministratore di cui al 1131 c.c. al solo fine di agevolare l'instaurazione del contraddittorio.
Secondo la pronuncia in commento, la legittimazione del singolo condòmino a proporre opposizione avverso il decreto ingiuntivo pronunciato a carico del condominio (nella specie, opposizione tardiva per l'assunta nullità della notificazione del decreto, giacché eseguita nei confronti di soggetto privo della rappresentanza processuale del condominio) deve, tuttavia, discendere dalla considerazione che il decreto stesso possa estendere i propri effetti ed essere posto in esecuzione anche contro i condòmini, derivando dall'esistenza dell'obbligazione assunta nell'interesse del condominio la responsabilità dei singoli componenti in proporzione delle rispettive quote (in tal senso, da ultimo, Cass. Sez. 2, 20/12/2021, n. 40857; si veda poi indicativamente Cass. Sez. 3, 29/09/2017, n. 22856).
Al condomino al quale sia intimato il pagamento di una somma di danaro in base ad un decreto ingiuntivo non opposto ottenuto nei confronti del condominio, va, pertanto, riconosciuta la disponibilità dei rimedi dell'opposizione a precetto e dell'opposizione tardiva al decreto; in particolare, debbono essere fatte valere mediante opposizione le ragioni di nullità del decreto ovverosia i vizi in cui sia incorso il giudice nel procedere o nel giudicare, mentre debbono essere fatte valere con opposizione a precetto le ragioni che si traducono nella stessa mancanza del titolo esecutivo o in altri vizi del procedimento esecutivo.





















