Normativa condominio
La Normativa e il Condominio
Nelle cause di annullamento della delibera la competenza del giudice dell'impugnazione si determina in base al valore dell'intera delibera poiché ha effetto verso tutti i condòmini
Cassazione Sent.21-03-2022 n.9068
La pronuncia in esame muove dalla controversia in tema di competenza del giudice dell'impugnazione di delibera.
L'indirizzo ormai da tempo condiviso dalla giurisprudenza di legittimità (vedasi fra le tante Cass.28-8-2018 n.21227; Cass.05-07-2013 n.16898) sostiene che in una controversia avente ad oggetto il riparto di una spesa approvata dall'assemblea, la competenza del giudice si determina in riferimento all'importo contestato (ex art. 12 c.p.c.), relativamente alla singola obbligazione contestata e non all'intero ammontare risultante dal riparto approvato dall'assemblea di condominio, anche se il condomino agisce per sentir dichiarare l'inesistenza del suo obbligo di pagamento sull'assunto dell'invalidità della deliberazione assembleare, perché la decisione non implicherebbe una pronuncia, con efficacia di giudicato, sulla validità della delibera concernente la voce di spesa nella sua globalità.
Più di recente, tuttavia, la Corte di Cassazione (Cass. 07-07-2021, n. 19250; Cass.29-01-2021 n.2127) ha sostenuto il contrario, e cioè che il valore della domanda di impugnazione di delibera assembleare introdotta dal singolo condomino, non può intendersi al solo importo contestato, ma si estende necessariamente alla validità dell'intera deliberazione e, dunque, all'intero ammontare della spesa, giacché l'effetto caducatorio dell'impugnata deliberazione dell'assemblea condominiale, derivante dalla sentenza con la quale ne viene dichiarata la nullità o l'annullamento, opera nei confronti di tutti i condòmini, anche se non abbiano partecipato direttamente al giudizio promosso da uno o da alcuni di loro.
Secondo la sentenza in rassegna, "Questa più recente interpretazione tiene adeguatamente conto della considerazione che la sentenza che dichiari la nullità o pronunci l'annullamento della impugnata deliberazione dell'assemblea condominiale produce sempre un effetto caducatorio unitario.
L'effetto della sentenza di annullamento opera, infatti, nei confronti di tutti i condomini, anche se non abbiano partecipato direttamente al giudizio di impugnativa promosso da uno o da alcuni di loro".
E dunque viene espresso il seguente principio di diritto:
"nell'azione di impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea di condominio, che sia volta ad ottenere una sentenza di annullamento avente effetto nei confronti di tutti i condomini, il valore della causa deve essere determinato sulla base dell'atto impugnato, e non sulla base dell'importo del contributo alle spese dovuto dall'attore in base allo stato di ripartizione, non operando la pronuncia solo nei confronti dell'istante e nei limiti della sua ragione di debito".





















