Normativa condominio
La Normativa e il Condominio
Con il ricorso per decreto ingiuntivo possono chiedersi gli oneri posti a preventivo a condizione che siano stati approvati dall'assemblea.
Cassazione, 26 settembre 2022 n.28001
La controversia origina da una opposizione al decreto ingiuntivo per il recupero di oneri condominiali.
Essa è fondata essenzialmente sulla circostanza che gli oneri intimati in monitorio non derivino da un consuntivo approvato ma siano richiesti sulla base di una previsione di spesa non assistita da approvazione assembleare La Corte ha ritenuto fondato il ricorso, affermando che la sentenza impugnata, là dove ha rigettato l'opposizione all'ingiunzione di pagamento dei contributi dovuti sulla base dei bilanci preventivi relativi alle annualità pregresse, si è posta in contrasto col principio che "il ricorso da parte dell'amministratore del condominio al procedimento monitorio ai sensi dell'articolo 63 disp. att. c.c. nei confronti del condomino moroso, in base al preventivo delle spese approvato dall'assemblea postula - avuto riguardo alla natura eccezionale della norma e del fatto che il decreto ingiuntivo presuppone l'esistenza di una prova scritta del credito proveniente dal debitore - la ricorrenza dell'approvazione del bilancio (preventivo o consuntivo) da parte dell'assemblea" (Cass. 3435/2001).
Dunque il ricorso per decreto ingiuntivo, per essere accolto, necessitava della prova scritta in ordine al credito azionato per oneri condominiali ancorchè a preventivo.
Nel caso in esame, la sentenza di merito non aveva dato conto di alcun accertamento in ordine all'intervenuta approvazione assembleare dei bilanci posti a fondamento della domanda monitoria e pertanto è stata cassata.





















