Normativa condominio
La Normativa e il Condominio
Il decreto ingiuntivo per il recupero di oneri condominiali non necessita di previa lettera di messa in mora del debitore
Tribunale di Roma, 27-12-2022 n.19006
La contesa nasce da opposizione al decreto ingiuntivo che intima il pagamento degli oneri condominiali pacificamente approvati dall'assemblea, la cui delibera, unitamente allo stato di riparto è stata posta alla base della richiesta monitoria.
Il condòmino intimato, nel proporre la sua opposizione, non ha contestato il debito per oneri condominiali, ma ha solo censurato di non aver ricevuto una formale lettera di messa in mora che, a suo dire, costituirebbe elemento indispensabile per il recupero del credito.
Il Tribunale osserva che nel recupero dei crediti condominiali approvati e ripartiti e non corrisposti nessun previo adempimento formale (e dunque nessun obbligo di procedere con il sollecito di pagamento) è imposto all'amministratore di condominio in quanto, ai sensi dell'art. 63 disp. att. c.c., questi, in adempimento del proprio mandato, può (anzi deve) agire per il recupero del credito anche senza una delibera autorizzativa in tal senso.
La costituzione in mora, semmai, avendo lo scopo di interrompere la prescrizione, costituisce un adempimento da porre in essere nell'esclusivo interesse del condominio e non come condizione per procedere al recupero del credito nei confronti del condomino moroso.
L'opposizione è stata quindi agevolmente rigettata con condanna del condòmino opponente al pagamento delle spese di lite.





















