
Normativa condominio
La Normativa e il Condominio
Il condòmino in causa con il condominio non è legittimato a partecipare all'assemblea che delibera in ordine alla lite
Cass. Ord. 02-02-2023 n.3192
Questa importante pronuncia della Corte di Cassazione stabilisce che in ipotesi di deliberazione assembleare volta ad approvare il romovimento o la prosecuzione di una controversia giudiziaria tra il condominio e un singolo condomino, venendosi la compagine condominiale a scindere di fronte al particolare oggetto della lite in base ai contrapposti interessi, non sussiste il diritto del singolo (in quanto portatore unicamente di un interesse contrario a quello rimesso alla gestione collegiale) a partecipare all'assemblea, né, quindi, la legittimazione dello stesso a domandare l'annullamento della delibera per omessa, tardiva o incompleta convocazione.
L'arresto giurisprudenziale segue quello della medesima Corte di Cassazione che con ordinanza 11532 del 08-04-2022 stabiliva il medesimo principio.
La ragione della pronuncia in esame non risiede nella possibilità del conflitto di interessi, che in ipotesi non ricorre.
Si trova invece nella acquisizione, pacifica e consolidata, per la quale, in caso di lite nel condominio, si formanodue opposti e distinti centri di interesse: il primo è costituito dal condòmino in lite, il secondo è costituito dal gruppo degli altri partecipanti al condominio.
E dunque il condòmino che rivesta il ruolo di soggetto contrapposto in una lite giudiziaria non ha titolo per essere convocato nell'assemblea che delibera in ordine alla partecipazione alla lite.
Ed inoltre non può dolersi della sua mancata convocazione in quell'assemblea, rimanendo quindi inammissibile l'eventuale impugnazione.
La pronuncia della Cassazione, peraltro, non è unica e sola: oltre a quella già sopra richiamata del 2022, ad esempio, Cass.13885/2014 decideva in senso analogo.
Tuttavia la successiva pronuncia della Cass.19131/2015 (ed altre) ha affermato in senso contrario l'impossibilità di deliberare scomputando i voti della "controparte" la quale dovrebbe comunque partecipare alla votazione con la possibilità (non l'obbligo) di astenersi.
Quella sentenza stabiliva chiaramente che "In tema di condominio, le maggioranze necessarie per approvare le delibere sono inderogabilmente quelle previste dalla legge in rapporto a tutti i partecipanti ed al valore dell'intero edificio, sia ai fini del conteggio del quorum costitutivo sia di quello deliberativo, compresi i condomini in potenziale conflitto di interesse con il condominio, i quali possono (non debbono) astenersi dall'esercitare il diritto di voto.
Pertanto, anche nell'ipotesi di conflitto d'interesse, la deliberazione deve essere presa con il voto favorevole di tanti condomini che rappresentino la maggioranza personale e reale fissata dalla legge e, in caso di mancato raggiungimento della maggioranza necessaria per impossibilità di funzionamento del collegio, ciascun partecipante può ricorrere all'Autorità giudiziaria".
Il che equivale a dire, secondo l'indirizzo precedente, che il condòmino in lite deve essere sempre convocato con diritto di discussione e di voto anche nelle delibere riguardanti la lite in suo confronto.
Corte di Appello Milano 15-03-2023 n.891
È interessante esaminare le successive applicazioni, anche estensive, del principio ora affermato dalla Cassazione.
Ad esempio in caso di mediazione.
Sebbene la mediazione sia "tradizionalmente" collegata alla lite giudiziale, della quale spesso nella vita condominiale costituisce condizione di procedibilità, tuttavia nella sua funzione di deflatore processuale essa può vivere di vita propria ed essere perfettamente facoltativa.
La Corte di Appello di Milano ha applicato il principio espresso dalla Cassazione nella pronuncia 3192/2023 anche all'ipotesi di impugnativa per mancata convocazione del condòmino in lite nell'assemblea chiamata a deliberare proprio sulla mediazione da questo intrapresa.
E pertanto la Corte di Appello di Milano ha escluso che il condòmino che ha proposto la mediazione (per impugnazione di delibera) possa poi partecipare all'assemblea che decide sulla partecipazione al procedimento di mediazione, incaricando un legale e dando istruzioni all'amministratore per condurre la trattativa.