
Normativa condominio
La Normativa e il Condominio
Il conduttore è legittimato ad impugnare le delibere dell'assemblea solo nel caso di cui all'art.10 Legge 392/1978
Cassazione 30 maggio 2023 n.15222
La Corte di Cassazione ha confermato il proprio orientamento interpretativo in ordine all'impugnazione della delibera promossa dal conduttore di un'unità immobiliare nel condominio.
La vicenda dedotta nella sentenza in commento riguardava la decisione dei condòmini di inibire un'attività di asilo nido che, a detta del Condominio, risultava contraria alle disposizioni del regolamento, in particolare al divieto di esercitare attività sanitarie o attività rumorose.
Nella complessa definizione dei rapporti processuali e sostanziali nel giudizio di merito, la Suprema Corte ha statuito che soltanto i condomini, e cioè i titolari di diritti reali sulle unità immobiliari, e non anche i conduttori, hanno la facoltà di impugnare le deliberazioni dell'assemblea, salvo che per le ipotesi regolate dalla L. n. 27 luglio 1978, n. 392, articolo 10, comma 1, (Cass. n. 27162 del 2018; n. 19608 del 2020).
La sentenza di annullamento di una deliberazione assembleare, del resto, ha effetto soltanto nei confronti di tutti i condomini, ovvero degli effettivi componenti dell'organizzazione condominiale, in coerenza col disposto del comma 1 dell'articolo 1137 c.c..
Se il conduttore può subire pregiudizi dall'approvazione di una determinata deliberazione dell'assemblea condominiale, ove la stessa, in particolare, arrechi molestie al diritto personale di godimento dell'utilizzatore, ciò giustifica eventualmente il ricorso alle tutele di cui agli articoli 1585 e 1586 c.p.c., ma non amplia la legittimazione alla impugnazione ex articolo 1137 c.c. (Cass. n. 19608 del 2020; n. 7609 del 1987).
Il conduttore che interviene nel giudizio ex articolo 1137 c.c. promosso dal locatore svolge, pertanto, un intervento adesivo semplice o dipendente, e, di conseguenza, non è titolare del diritto di impugnare in via autonoma la sentenza sfavorevole al locatore adiuvato in punto di validità della deliberazione dell'assemblea, ma può solo aderire all'appello o al ricorso per cassazione proposti da quest'ultimo.