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Normativa condominio

Normativa condominio

La Normativa e il Condominio

L'occupazione illegittima del bene comune comporta il risarcimento del danno a favore degli altri comproprietari

Cass.19 gennaio 2024 n.2047


Come è noto, l'uso della cosa comune consente al singolo partecipante di utilizzarla in modo anche più intenso, apportandovi a proprie spese le modifiche per il miglior uso, nel rispetto dei limiti della destinazione e del pari utilizzo da parte di tutti i condòmini, secondo un principio di ragionevolezza legato a valori di solidarietà e cooperazione.

Il singolo partecipante non può estendere il proprio diritto in danno degli altri condòmini.

Secondo la pronuncia in commento, solo qualora l'uso individuale del bene comune non ecceda i limiti dell'art.1102 cod.civ. non è dovuto alcun risarcimento ai comproprietari che siano rimasti inerti o vi abbiano acconsentito né è possibile riconoscere una "indennità" per la semplice occupazione del bene, poiché tale utilizzo costituisce pur sempre manifestazione del diritto di comproprietà che compete al singolo e che investe l'intera cosa comune.

In tale caso di uso legittimo della cosa comune, nel rispetto dei limiti di legge, l'eventuale ripartizione dei frutti naturali e civili tratti individualmente dal bene goduto è regolata in sede di divisione e di resa del conto.

Viceversa, l'occupante è tenuto al pagamento della corrispondente quota di frutti civili ricavabili dal godimento indiretto se gli altri partecipanti abbiano manifestato l'intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta senza nulla ottenere, ove ne abbia tratto un vantaggio patrimoniale.

In tale evenienza occorre la prova di una sottrazione o di un impedimento assoluto all'esercizio delle facoltà dominicali di godimento e disposizione del bene comune spettanti agli altri contitolari o una violazione dei criteri stabiliti dall'art.1102 cod.civ.

In tal caso, il danno risarcibile può essere quantificato in base ai frutti civili ricavati dall'uso esclusivo del bene.


Avv. Carlo Patti © Riproduzione riservata
Dossier condominio 200/2024