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Normativa condominio

Normativa condominio

La Normativa e il Condominio

La mediazione deve esperirsi solo per la domanda principale e non necessita per la domanda riconvenzionale

Corte di Cassazione Sezioni unite civili, 08 febbraio 2024 n.3452


Le Sezioni Unite risolvono un dilemma sorto con la pratica della mediazione, circa la necessità o meno di esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione in mediazione anche in riferimento alla domanda riconvenzionale proposta dal convenuto dopo l'introduzione del giudizio.

L'ordinanza di rinvio pregiudiziale alle Sezioni Unite aveva posto la seguente questione: "se sussista l'obbligo di provvedere alla mediazione nel caso di proposizione di una domanda riconvenzionale, ove la mediazione sia stata già ritualmente effettuata, anteriormente alla prima udienza, in relazione alla sola domanda principale".

Con analisi lucida e attenta delle norme in tema di mediazione civile e della natura della domanda riconvenzionale promossa dal convenuto, le Sezioni Unite hanno espresso il seguente principio di diritto.

"La condizione di procedibilità prevista dall'art. 5 d.lgs. n. 28 del 2010 sussiste per il solo atto introduttivo del giudizio e non per le domande riconvenzionali, fermo restando che al mediatore compete di valutare tutte le istanze e gli interessi delle parti ed al giudice di esperire il tentativo di conciliazione, per l'intero corso del processo e laddove possibile".

In altri termini, pur dovendo il mediatore prima, e il Giudice poi, valutare e comparare gli interessi e tentare la conciliazione fra le parti, la domanda riconvenzionale non è soggetta alla condizione di procedibilità mediante l'esperimento del procedimento di mediazione.


Avv. Carlo Patti © Riproduzione riservata
Dossier condominio 201/2024