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Normativa condominio

Normativa condominio

La Normativa e il Condominio

l condòmino ha diritto di prendere visione dei documenti condominiali, ma è inammissibile la richiesta di consegna a mezzo di decreto ingiuntivo.

Tribunale S.M.Capua Vetere, 8 febbraio 2024 n.479


Ancora una pronuncia giudiziaria in materia di diritto del condòmino ad accedere alla documentazione condominiale. In questa vicenda il condòmino aveva preteso la consegna di documentazione condominiale a mezzo di decreto ingiuntivo, affermando che l'amministratore, pur sollecitato, non avesse ottemperato alla richiesta di invio della detta documentazione.

Il Condominio proponeva opposizione al decreto ingiuntivo, sostenendo che il condòmino non avesse mai formulato una richiesta di accesso ai documenti precisa e definita.

Il Giudice campano accoglie l'opposizione e in sentenza riassume lo stato delle acquisizioni giurisprudenziali su tale delicato argomento.
In primo luogo rileva che in tema di lamentata omessa informazione, spetta a ciascun comproprietario il potere di chiedere e di ottenere dall'amministratore del condominio l'esibizione dei documenti contabili in qualsiasi tempo e senza specificare le ragioni della richiesta.

La Suprema Corte ha precisato che l'esercizio di tale facoltà non deve risultare di ostacolo all'attività di amministrazione, essere contraria ai principi di correttezza o risolversi in un onere economico per il condominio.
L'obbligo dell'amministratore di fornire informazioni ai condòmini non è senza limiti, perché l'amministratore non è tenuto a distogliersi dallo svolgimento delle proprie funzioni per assecondare richieste reiterate e non finalizzate a soddisfare autentiche esigenze informative.

Riguardo poi alla pretesa di consegna della documentazione richiesta - nel caso in esame a mezzo di decreto ingiuntivo - si deve osservare che ciascun condòmino ha un diritto di "prendere visione" e di "estrarre copia" della documentazione condominiale, ma tale diritto va esercitato presso i locali ove si trovano gli stessi documenti, nei giorni e negli orari prestabiliti dall'amministratore.
Ne deriva pertanto che, ai fini del ricorso allo strumento del decreto ingiuntivo, è necessario che il condomino abbia formalizzato una richiesta di accesso e che, a fronte di tale richiesta, l'amministratore sia rimasto inerte, inadempiente o abbia opposto un rifiuto. Il condòmino che aziona tale strumento deve provare di aver formulato invano istanze di accesso presso lo studio dell'amministratore al fine di poter prendere visione della documentazione richiesta.

Sebbene il codice civile riconosca ai singoli condòmini la facoltà di ottenere dall'amministratore l'esibizione dei documenti contabili, peraltro senza la necessità di specificarne la ragione, tuttavia tale facoltà non si estende sino ad onerare l'amministratore del condominio del compito di procedere all'invio, a ciascun richiedente, della documentazione pretesa in visione.
Il Tribunale campano ha quindi accolto l'opposizione revocando il decreto ingiuntivo e condannando l'intimante alle spese del giudizio.


Avv. Carlo Patti © Riproduzione riservata
Dossier condominio 202/2024