
Normativa condominio
La Normativa e il Condominio
Il singolo condòmino non può proporre opposizione al decreto ingiuntivo notificato al condominio
Corte di Cassazione, sentenza 15 marzo 2024, n. 7053
La Suprema Corte chiarisce che quando il creditore notifica un decreto ingiuntivo al condominio, il singolo condòmino non è legittimato a proporre opposizione, nemmeno nel caso in cui l'amministratore lasci decorrere il termine.
Specifica il Supremo Collegio che il singolo condòmino non ha autonoma legittimazione a proporre opposizione a decreto ingiuntivo emesso a carico del Condominio per i debiti derivanti dalla gestione dei beni comuni, spettando essa unicamente all'amministratore.
Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo trova le sue parti necessarie nel creditore che agisce nella fase monitoria e nel destinatario dell'ingiunzione di pagamento.
Solo quest'ultimo, nella specie il Condominio, può proporre l'opposizione.
Tale considerazione non può neppure essere intaccata dall'assunto che la mancata opposizione del decreto ingiuntivo da parte dell'amministratore di condominio, rendendo definitiva la pretesa creditoria azionata in via monitoria, possa determinare ripercussioni negative sulla situazione patrimoniale degli altri condomini, esponendoli, in caso di mancato pagamento dell'ente, all'azione esecutiva per il loro debito "pro quota".
Infatti, aggiunge il Collegio, tali effetti sono insiti nella scelta normativa di conferire al Condominio una soggettività giuridica distinta dai singoli condomini, attribuendo all'amministratore la rappresentanza unitaria dei suoi partecipanti.
In sostanza, la legittimazione concorrente del condòmino, affermata dalla Corte di Cassazione, trova il suo limite nella attribuzione della legittimazione al solo amministratore nella proposizione di determinate domande giudiziali.
(Nel caso di specie, la Suprema Corte, riaffermati gli enunciati principi, ha ritenuto incensurabile la sentenza impugnata con la quale la corte territoriale, nel dichiarare il difetto di legittimazione alla domanda da parte della condomina odierna ricorrente, per essere solo il Condominio ingiunto l'unico legittimato ad opporvisi, aveva di conseguenza annullato la decisione appellata e dichiarato definitivo il decreto ingiuntivo per mancata opposizione).