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Normativa condominio

Normativa condominio

La Normativa e il Condominio

L'appaltatore che agisce in giudizio per il pagamento del prezzo deve provare l'esatto adempimento della prestazione

Cassazione, 23 settembre n.25410


Il Supremo Collegio esamina una controversia in materia di opere appaltate.

Nella specie l'appaltatore di opere di giardinaggio agiva nei confronti del Condominio per ottenere il saldo del prezzo, mentre il Condominio si opponeva alla domanda lamentando il mancato adempimento del contratto di appalto stante che non tutte le piante fossero state consegnate e che alcune non avessero attecchito.

La controversia si incentrava su chi avesse l'onere di provare l'inadempimento o l'esatto adempimento nella specifica materia contrattuale, ove vige un principio di inversione dell'onere della prova.

Osserva la Corte che, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite, il creditore che agisce in giudizio, sia per l'adempimento del contratto sia per la risoluzione ed il risarcimento del danno, deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto (ed eventualmente del termine di scadenza), limitandosi ad allegare l'inadempimento della controparte, su cui incombe l'onere della dimostrazione del fatto estintivo costituito dall'adempimento (Cass., Sez. Un., 30/10/2001 n.13533).

L'applicazione di tale principio al contratto di appalto - cui per giurisprudenza costante si estende la disciplina generale dell'inadempimento del contratto - comporta che l'appaltatore che agisca in giudizio per il pagamento del corrispettivo convenuto ha l'onere di provare di avere esattamente adempiuto la propria obbligazione, cioè di avere eseguito l'opera conformemente al contratto ed alle regole dell'arte, integrando tale adempimento il fatto costitutivo del diritto di credito oggetto della sua pretesa (Cass., Sez. II, 13/02/2008 n.3472).

Con l'effetto che la sua domanda non può essere accolta nel caso in cui l'altra parte contesti il suo adempimento, come avvenuto nel caso di specie, in cui il committente ha contestato che la prestazione non era stata integralmente eseguita e che alcune piante non erano attecchite.

A fronte di tale contestazione, la Corte d'appello avrebbe dovuto accertare se la prestazione dell'appaltatore fosse stata integralmente e correttamente eseguita e, solo in caso positivo, avrebbe potuto condannare il committente al pagamento del prezzo.

A completamento di quanto sopra la Corte aggiunge che il committente può rifiutare l'adempimento parziale oppure accettarlo e, anche se la parziale esecuzione del contratto sia tale da giustificarne la risoluzione, può trattenere la parte di manufatto realizzata e provvedere direttamente al suo completamento, essendo, poi, legittimato a chiedere in via giudiziale che il prezzo sia proporzionalmente diminuito e, in caso di colpa dell'appaltatore, anche il risarcimento del danno.


Avv. Carlo Patti © Riproduzione riservata
Dossier condominio 204/2024