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Normativa condominio

Normativa condominio

La Normativa e il Condominio

Non è ammissibile l'impugnazione della delibera per motivi di opportunità, convenienza e congruità della spesa

Tribunale di Roma, 22-10-2024 n.15964


Nella controversia posta all’esame del Tribunale di Roma si verte sull’impugnazione della delibera condominiale impugnata per:

  • apertura di un conto corrente a condizioni svantaggiose;
  • incongruenza di spese per lo sfalcio dell’erba;
  • eccessivo costo della “Raccomandata1”, anzichè la più economica posta raccomandata.

Simili addebiti e lamentele sono ben noti agli operatori del settore, avvocati e amministratori, e rispecchiano una pretesa di sindacare le voci di spesa sotto il profilo di soggettive opinioni che vanno ben al di là del controllo di legittimità del deliberato rispetto alla legge e al regolamento.

Osserva dunque il Tribunale capitolino che secondo un principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità “il sindacato dell'autorità giudiziaria sulle delibere assembleari non può estendersi alla valutazione del merito e al controllo della discrezionalità di cui dispone l'assemblea, quale organo sovrano della volontà dei condomini, ma deve limitarsi ad un riscontro di legittimità che, oltre ad avere riguardo alle norme di legge o del regolamento condominiale, può abbracciare anche l'eccesso di potere, purché la causa della deliberazione risulti - sulla base di un apprezzamento di fatto del relativo contenuto, che spetta al giudice di merito - falsamente deviata dal suo modo di essere, in quanto anche in tal caso lo strumento di cui all'art. 1137 c.c. non è finalizzato a controllare l'opportunità o convenienza della soluzione adottata dall'impugnata delibera, ma solo a stabilire se la decisione collegiale sia, o meno, il risultato del legittimo esercizio del potere dell'assemblea” (Cass.n.20135/2017).

Ed ancora, “In tema di condominio negli edifici, il sindacato dell'autorità giudiziaria sulle delibere assembleari è limitato ad un riscontro di legittimità della decisione, avuto riguardo all'osservanza delle norme di legge o del regolamento condominiale ovvero all'eccesso di potere, inteso quale controllo del legittimo esercizio del potere di cui l'assemblea medesima dispone, non potendosi invece estendere al merito ed al controllo della discrezionalità di cui tale organo sovrano è investito; ne consegue che ragioni attinenti alla opportunità ed alla convenienza della gestione del possono essere valutate soltanto in caso di delibera che arrechi grave pregiudizio alla cosa comune, ai sensi dell'art. 1109, comma 1, c.c.” (Cass. n. 5061/2020).

Ne consegue che i motivi di impugnazione, già di per sé inammissibili, e per di più affetti da genericità e confusione, hanno comportato il rigetto della domanda con robusta condanna alle spese di lite.


Avv. Carlo Patti © Riproduzione riservata
Dossier condominio 206/2025