
Normativa condominio
La Normativa e il Condominio
La legittimazione a far valere i diritti della "polizza decennale postuma" appartiene anche al condòmino danneggiato
Cass.27 gennaio 2025 n.1909
La “polizza decennale postuma” istituisce un beneficio assicurativo in favore di proprietari che subiscano danni dovuti a responsabilità edificatoria del costruttore.
L’obbligo di stipulare la polizza, da fornire all’atto dell’acquisto, è stato istituito con l’art.4 del D.Lgs.122/2005, in forza del quale il costruttore di un immobile ha l’obbligo di stipulare detta polizza a beneficio dell’acquirente o promissario acquirente a copertura dei danni di cui sia tenuto sia responsabile ai sensi dell’art. 1669 cod. civ.).
La Terza Sezione civile della Cassazione ha statuito che la polizza assicurativa decennale “postuma”, che ha natura di assicurazione contro i danni per conto di chi spetta, attribuisce al terzo assicurato, che è soggetto beneficiario diverso dal costruttore-contraente, la legittimazione a far valere i diritti derivanti dal contratto, pur non potendosi aprioristicamente escludere, avuto riguardo alla specifica fattispecie, la valida ed efficace attribuzione – da verificarsi di volta in volta da parte del giudice del merito, tenuto conto delle concrete determinazioni contrattuali – di una legittimazione concorrente in capo al costruttore-contraente.
Non va escluso che, avuto riguardo alla ratio della disciplina legislativa e all’interesse superindividuale sotteso alla stipulazione (che si ripercuote sulla causa del contratto), le parti, nell’esercizio dell’autonomia contrattuale, possano prevedere una legittimazione concorrente del costruttore-contraente a far valere i diritti derivanti della polizza senza peraltro potere escludere la legittimazione, piena e primaria, dell’acquirente-assicurato.
E’ dunque caduto, secondo questa pronuncia, il limite posto all’azione diretta del danneggiato verso l’assicuratore in forza della “polizza decennale postuma”.