
Normativa condominio
La Normativa e il Condominio
La domanda di accertamento sulla esistenza o inesistenza della qualità di condòmino deve essere formulata verso tutti i condòmini e l'amministratore deve essere autorizzato a stare in giudizio
Cassazione, ordinanza 30-11-2020 n.27300
Nella fattispecie in commento si trattava di negare l'appartenenza di un soggetto alla compagine condominiale al fine di non farlo partecipare alla fruizione dei beni condominiali.
La decisione della Cassazione, prende le mosse dal giudizio di impugnazione di una delibera condominiale che aveva respinto la richiesta di una società di utilizzare beni condominiali, nel ritenuto presupposto che questa fosse condòmina.
Nei due gradi di merito i giudici avevano respinto la domanda.
La Corte di Cassazione afferma in diritto che il giudizio di impugnazione della delibera condominiale non permette di affermare con efficacia di giudicato la qualità di condòmini in capo ai singoli e l'estensione dei diritti reali in capo ad essi.
La domanda di accertamento negativo della qualità di condomino, ovvero dell'appartenenza, o meno, di un'unità immobiliare di proprietà esclusiva ad un condominio edilizio, in quanto inerente all'esistenza del rapporto di condominialità ex art.1117 c.c., e, quindi, tale da mettere in discussione la consistenza della comproprietà degli altri soggetti, impone la partecipazione quali legittimati passivi di tutti i condomini in una situazione di litisconsorzio necessario.
Alla fattispecie di accertamento negativo che qui commentiamo ben potrebbe accostarsi l'ipotesi contraria, attinente invece la domanda volta a dichiarare l'appartenenza del condòmino al condominio ai fini della sua partecipazione al godimento delle cose comuni.