
Normativa condominio
La Normativa e il Condominio
La Corte di Cassazione ammette l'addebito delle c.d.
Corte di Cassazione Sent.4-8-2020 n.18503
La Corte ha elaborato il principio per il quale in materia di condominio negli edifici, gli oneri riguardanti le spese effettuate per fini individuali, come quelle postali ed i compensi dovuti all'amministratore in dipendenza di comunicazioni e chiarimenti su comunicazioni ordinarie e straordinarie, sono inquadrabili nell'ambito dell'art. 1123, comma 2, c.c., purché sia concretamente valutata la natura dell'attività resa al singolo condòmino e la conseguente addebitabilità individuale o meno ad esso dei relativi costi.
Dunque sembra aprirsi uno spiraglio per il riconoscimento della categoria delle c.d. "spese individuali" sull'addebito delle quali la giurisprudenza ha tradizionalmente fondato un motivo di nullità della delibera di approvazione: le spese individuali o personali, ossia le voci di spesa unilateralmente attribuite al singolo condòmino in quanto lo riguardano, sono state sempre respinte dalla giurisprudenza.
In tema di imputabilità al singolo condòmino delle c.d. spese personali, va infatti ricordato il principio espresso dalla Cassazione (tra le altre, sent. n. 24696/2008) secondo cui "è affetta da nullità" e quindi sottratta al termine di impugnazione previsto dall'art. 1137 c.c. la deliberazione dell'assemblea condominiale che incida sui diritti individuali di un condòmino, come quella che ponga a suo totale carico le spese del legale del condominio per una procedura iniziata contro di lui, in mancanza di una sentenza che ne sancisca la soccombenza e detta nullità, a norma dell'art 1421 c.c., può essere fatta valere dallo stesso condòmino che abbia partecipato all'assemblea ancorché abbia espresso voto favorevole alla deliberazione, ove con tale voto non si esprima l'assunzione o il riconoscimento di una sua obbligazione.
Vedasi anche Cass. sentenza n. 12573 del 10 maggio 2019.
Ora invece, la pronuncia in rassegna sembra aprire alla possibilità di addebitare al singolo le spese postali delle comunicazioni ad esso destinate e i compensi dell'amministratore, ove dovuti, relativi a comunicazioni e chiarimenti dell'amministratore.
Si tratta di un'applicazione del principio di cui all'art.1123 comma 2 c.c. che stabilisce la diversa contribuzione dei condòmini alle spese per la diversa misura di fruizione dei beni e servizi comuni