
Normativa condominio
La Normativa e il Condominio
In caso di opposizione al decreto ingiuntivo il credito del condominio è provato dalla delibera di approvazione dello stato di ripartizione
Corte di Cassazione, ord. 31-8-2020 n.18129
In questa interessante pronuncia la Corte di Cassazione ribadisce alcuni principi consolidati in materia di riscossione del credito per oneri condominiali insoluti. In primo luogo il Supremo Collegio ribadisce che l'onere di provare il credito vantato è soddisfatto mediante la produzione del verbale di approvazione delle spese e dei relativi documenti.
Tale produzione costituisce quindi un titolo sufficiente del credito condominiale e legittima non solo la concessione del decreto ingiuntivo, ma anche la condanna del condomino a pagare le somme nel processo di opposizione.
In quest'ultimo processo, che si svolge a cognizione piena, l'ambito è ristretto alla verifica della perdurante esistenza della deliberazione assembleare di approvazione della spesa e di ripartizione del relativo onere (Cass. SS.UU. 18-12-2009 n.26629 e Cass.23-2-2017) .
Il Giudice deve peraltro accogliere l'opposizione quando la delibera condominiale abbia perduto la sua efficacia, quando nell'eventuale giudizio di impugnazione ex art.1137 c.c., il Giudice ne abbia disposto la sospensione o ne abbia pronunciato l'annullamento, ancorchè la sentenza non sia ancora passata in giudicato.
Tuttavia, afferma ancora la Corte nell'ordinanza in commento, l'annullamento della delibera di riparto della spesa su cui era radicato il decreto ingiuntivo non preclude al giudice dell'opposizione di pronunciare nel merito della pretesa, emettendo una sentenza favorevole o meno, a seconda che l'amministratore dimostri che la domanda sia fondata, ossia che il credito azionato sussiste, è esigibile e che il condominio ne è titolare ai sensi degli artt.1123 e ss. c.c.
Tale affermazione si collega infatti al principio ormai acquisito in giurisprudenza che la delibera assembleare di ripartizione delle spese ordinarie non riveste un valore costitutivo del credito azionato, ma ha solo la funzione di ripartire la spesa approvata.
Laddove infine si riscontri che la pretesa del condominio è solo parzialmente fondata il decreto ingiuntivo andrà revocato, stante l'impossibilità di confermarne l'importo indicato, ferma l'autonoma condanna dell'opponente condomino al pagamento, in favore dell'opposto condominio creditore, di una somma inferiore a quella oggetto di ingiunzione.