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La Normativa e il Condominio
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo la proposizione del procedimento di mediazione spetta all'opposto e non all'opponente
Corte di Cassazione - Sezioni Unite 18-09-2020
La Corte di Cassazione nella sua massima composizione, ha risolto un annoso contrasto in giurisprudenza circa la spettanza dell'onere di intraprendere il procedimento di mediazione nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
Come è noto il D.Lgs.28/2010 stabilisce che nel procedimento monitorio, il ricorso per ottenere il decreto ingiuntivo non deve essere preceduto dal procedimento di mediazione.
Tale procedimento sarà invece necessario in caso di opposizione quando alla prima udienza si dibatterà sulla provvisoria esecutività dell'ingiunzione.
La mancata proposizione della istanza di mediazione comporta l'improcedibilità della domanda giudiziale.
Poiché la legge non indica quale sia il soggetto onerato dell'istanza di mediazione, se sia il debitore opponente o il creditore opposto, la giurisprudenza si è mostrata divisa ed ha assunto posizioni antitetiche.
Da una parte la Corte di Cassazione (con sent. 24629/2015) ha affermato che la proposizione dell'istanza spetta all'opponente, il quale ha introdotto, con l'opposizione, il giudizio di merito a cognizione piena, a fronte dell'agile strumento del decreto ingiuntivo idoneo al conseguimento del dovuto in tempi rapidi.
Dall'altra parte si pongono numerose pronunce di merito che, in motivazione, ritengono che l'onere di proporre la mediazione spetti al creditore opposto, che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo rimane attore in senso sostanziale, ossia colui che ha chiesto il pagamento con il procedimento monitorio.
Nella pronuncia in commento le Sezioni Unite scelgono di attribuire l'onere di iniziare il procedimento di mediazione a carico del creditore opposto.
Militano per questa interpretazione innanzitutto dati testuali ricavabili dalla legge sulla mediazione che attribuiscono l'onere di attivare la mediazione a carico di "chi intende esercitare in giudizio un'azione", ossia l'attore.
In secondo luogo, nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo, esaurita la fase di cognizione sommaria, le parti riprendono ciascuna il proprio ruolo originale, di attore per il creditore opposto, di convenuto per il debitore opponente.
In terzo luogo si ha riguardo alle conseguenze della mancata proposizione della mediazione.
Se tale onere spettasse all'opponente, in caso di mancata mediazione sarebbe improcedibile l'opposizione, mentre il decreto ingiuntivo diventerebbe irrevocabile.
Se l'onere spettasse al creditore opposto, la mancata proposizione comporterebbe l'improcedibilità dell'opposizione e la revoca del decreto opposto, senza però precludere la possibilità di riproporre la domanda monitoria ad opera del creditore.
Da ultimo si ha riguardo a considerazioni di carattere costituzionale, in tema di c.d. "giurisdizione condizionata", ossia l'esercizio di un'azione con il previo adempimento di un onere amministrativo:
per le Sezioni Unite "porre l'onere di promuovere il procedimento di mediazione a carico dell'opponente si traduce, in caso di sua inerzia, nella irrevocabilità del decreto ingiuntivo come conseguenza del mancato esperimento di un procedimento che non è giurisdizionale".
Per tali ragioni le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno stabilito che in caso di opposizione a decreto ingiuntivo il procedimento di mediazione debba essere promosso dal creditore opposto.