Normativa condominio
La Normativa e il Condominio
Il regime delle spese nella mediazione obbligatoria alla luce della giurisprudenza di merito
Tribunale di Treviso sentenza n. 688 del 19 maggio 2026 - art. 91 c.p.c.
Dossier 214 – 01/07/2026 – Mauri - Oltre il conflitto
Il regime delle spese nella mediazione obbligatoria alla luce della giurisprudenza di merito
La sentenza del Tribunale di Treviso
La sentenza n. 688 del 19 maggio 2026 del Tribunale di Treviso ha chiarito un nodo interpretativo di grande rilievo: i costi sostenuti per la mediazione obbligatoria – sia le indennità dell'organismo sia il compenso del difensore – possono essere inclusi tra le spese processuali e, quindi, posti a carico della parte soccombente ai sensi dell'art. 91 c.p.c.
Il caso riguardava una controversia in materia di locazione transitoria. Dopo l'esito negativo del tentativo di mediazione, il giudice accolse le domande dell'attore e, nella regolamentazione delle spese, condannò il soccombente a rimborsare anche gli esborsi documentati per la mediazione: euro 237,90 per l'organismo e euro 851,00 per il compenso del legale.
Il fondamento giuridico
La decisione si fonda su un principio logico-giuridico: se lo Stato impone al cittadino un passaggio obbligatorio, sbarrandogli l'accesso al Tribunale prima che tale tentativo sia stato esperito, i costi connessi non possono essere considerati discrezionali. Essi configurano un costo necessario, insito nell'esercizio stesso del diritto di azione garantito dall'art. 24 Cost. La parte che dà causa alla lite deve farsi carico dell'intera parabola economica della controversia.
I precedenti giurisprudenziali
L'orientamento non è isolato. La Cassazione ha già precisato che le spese della mediazione obbligatoria sono "spese processuali anticipate", funzionalmente collegate al successivo giudizio. Il Tribunale di Roma (sent. n. 5828/2023) ha sottolineato che l'effetto deflattivo della Riforma Cartabia verrebbe depotenziato se la parte vittoriosa dovesse sopportare definitivamente il costo della mediazione fallita per colpa dell'altrui ostinazione.
Il Tribunale di Livorno ha tuttavia posto un limite: il diritto alla rifusione sorge solo se gli esborsi sono analiticamente provati da fatture quietanzate e note d'onorario con attestazione di pagamento. In assenza, la domanda è destinata al rigetto.
Le ricadute nel contenzioso condominiale
L'impatto più rilevante si manifesta nel condominio. Nell'ipotesi di impugnazione di una delibera assembleare ex art. 1137 c.c., la mediazione è obbligatoria. Se l'assemblea si arrocca su posizioni di chiusura, rifiutando ogni ipotesi conciliativa, e poi il condomino vittorioso agisce in giudizio, il condominio potrà essere condannato a rifondere non solo le spese processuali, ma anche quelle della mediazione.
Anche nel caso in cui l'assemblea, avvedutasi dell'errore, adotti una nuova delibera correttiva (cessazione della materia del contendere), il principio della "soccombenza virtuale" può portare alla condanna del condominio al rimborso delle spese di mediazione già anticipate dal condomino.
Conclusioni
La pronuncia di Treviso si inserisce in un orientamento giurisprudenziale che supera l'idea della mediazione come passaggio isolato. La responsabilità processuale si attua fino in fondo: chi perde il giudizio deve farsi carico dell'intero percorso, inclusi i passaggi preliminari. Nel contenzioso condominiale, questo principio tutela chi si è mosso correttamente e colpisce, sul piano economico, la resistenza temeraria e il rifiuto ingiustificato di utilizzare strumenti alternativi di risoluzione delle controversie.
Generato con IA
Fonte: Dossier Condominio n. 214/2026 – Alberto Maria Mauri – Avvocato, responsabile scientifico MPR.























