Normativa condominio
La Normativa e il Condominio
L'installazione delle impalcature del cantiere davanti a un negozio non legittima sempre l'azione risarcitoria, se l'occupazione è necessitata.
Tribunale Firenze, 12 marzo 2026 n.1358
La controversia sorge dalla doglianza di un negoziante che lamenta l’apposizione delle impalcature del cantiere condominiale davanti alle vetrine del proprio esercizio, con conseguente danno economico all’attività.
Il Tribunale di Firenze, analizzate le rispettive difese, ha rigettato la domanda risarcitoria sulla scorta di semplici considerazioni che hanno fatto buon governo dei fatti accaduti e delle norme richiamate.
Osserva infatti il Tribunale toscano che l’installazione dei ponteggi sul marciapiede antistante il negozio ha rispettato la conformazione dell’edificio ed è una circostanza conosciuta o conoscibile dai condòmini fin dalla deliberazione dei lavori.
Mentre le ripercussioni negative sugli esercizi commerciali dei ponteggi montati per necessità e per durata ragionevole, costituiscono un danno iure datum non risarcibile, è ingiusto solo il danno cagionato per il mantenimento di un ponteggio “inerte” per ampio lasso temporale senza una plausibile giustificazione.
Pertanto, afferma la sentenza in commento, sussiste il diritto risarcitorio in capo al conduttore di una attività commerciale a carico del condominio in cui si trova l’immobile locato, ma non per la sola sussistenza di un ponteggio, laddove poi i lavori da compiere siano necessari, bensì laddove la permanenza del ponteggio risulti ingiustificata e si protragga dunque per un periodo di tempo tale da non apparire ragionevole con riferimento ai lavori da compiere.
Appare, pertanto, ragionevole la considerazione per cui l’eventuale danno arrecato al bene del privato da attività dannosa da fatto lecito va indennizzato, ma nei limiti in cui vi sia un sacrificio che superi la normale tollerabilità e non certo per un disagio temporaneo legato alla tipologia degli interventi da effettuare sulle parti condominiali.
In sostanza, la pronuncia in rassegna identifica il danno risarcibile non già nell’occupazione dello spazio con i ponteggi, ma solo quello originato da un’ingiustificata e irragionevole permanenza degli stessi davanti alle vetrine del negozio.
La pronuncia è interessante perché, sebbene la giurisprudenza abbia già da tempo concepito il principio della redistribuzione del danno da atto lecito fra tutti i condòmini, il giudice fiorentino limita tale fattispecie all’ipotesi di irragionevolezza della condotta lamentata.























